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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 23/11/2009, n. 71
L. R. Toscana 23/11/2009, n. 71
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[Premessa] |
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/20051. L’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 R (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente: “Art. 3 - Funzioni della Regione 1. La Regione: a) promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all’articolo 22; b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell’ |
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Art. 2 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 3 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: “Art. 3 bis - Funzioni delle province 1. Le province: |
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Art. 3 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: “Art. 3 ter - Funzioni dei comuni 1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamila abitanti, i comuni effettuano i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. 2. Oltre alle funzioni di c |
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Art. 4 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 10 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: “Art. 10 bis - Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inq |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all’autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio dei seguenti impianti: a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte co |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/20051. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “2. Le amministraz |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/20051. L’articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 39/20051. L’articolo 15 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti alla DIA , costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 1/2005, ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42 della presente legge.”. 2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell’arti |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso: a) l’installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati; b) l’installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico; c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/20051. L’articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico 1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a s |
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Art. 13 - Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 23 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: “Art. 23 bis - Attestato di certificazione energetica 1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura, è dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professi |
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Art. 14 - Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r.39/20051. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: “Art. 23 ter - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica 1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale |
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Art. 15 - Inserimento dell’articolo 23 quater nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 23 ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: “Art. 23 quater - Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica 1. Al fine di facilitare la gestione |
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Art. 16 - Inserimento dell’articolo 23 quinquies nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 23 quater della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: “Art. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici 1. L’inosservanza dell’obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile dei dati ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comporta l’applicazione della sanzio |
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Art. 17 - Inserimento dell’articolo 23 sexies nella l.r.39/20051. Dopo l’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: “Art. 23 sexies - Regolamento regionale 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 novembre 2009, n.71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”), la Giunta regionale approva uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare: a |
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Art. 18 - Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 38 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/20051. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 39/2005, sono aggiunti i seguenti: “2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l’anno 2010 ed euro 60.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte per l’anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia - Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e per l’anno 2011 per euro 10.000,00 con le r |
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Art. 20 - Decorrenza degli effetti1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a f |
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Art. 21 - Abrogazioni1. L’articolo 43 della l.r. 39/2005 è abrogato. |
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