L.R. Toscana 29/12/2003, n. 67 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Toscana 29/12/2003, n. 67

Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

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Art. 2 - (Finalità della protezione civile)

1. La protezione civile ha come finalità la tutela dell'incolumità della persona umana,

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Art. 3 - (Previsione dei rischi)

1. Ai fini di protezione civile per rischio si intende il potenziale complesso di danni che gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1 possono produrre in un contesto caratterizzato dall'esistenza di beni esposti e vulnerabili.

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Art. 4 - (La prevenzione)

1. L'attività di prevenzione è finalizzata a ridurre i rischi individuati ai sensi dell'articolo 3 attraverso:

a) la realizzazione di interventi anche di carattere strutturale, che eliminano o riducono il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione;

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Art. 5 - (Il soccorso e il superamento dell'emergenza)

1. L'attività di soccorso consiste in tutti gli interventi finalizzati a prestare assistenza alla popolazione in previsione o nel corso di un evento ovvero nella fase di emergenza conseguente il medesimo. L'attività di soccorso in particolare comprende:

a) l'informazione alla popolazione circa la situazi

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Art. 6 - (Tipologia degli eventi)

1. Ai fini della presente legge, gli eventi di cui all'articolo 2 hanno rilevanza:

a) locale;

b) regionale;

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CAPO II - IL SISTEMA REGIONALE
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SEZIONE I - I SOGGETTI ISTITUZIONALI E LE RISPETTIVE COMPETENZE
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Art. 7 - (Il sistema regionale della protezione civile)

1. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile, nell'ambito del territorio regionale, è istituito il sistema regionale della protezione civile costituito da:

a) la Regione, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché dalle aziende USL ed in generale dalle strutture facenti parte del servizio sanitario;

b) gli enti locali;

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Art. 8 - (Il comune)

1. Tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile, come specificate nel capo I, salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11, sono di competenza del comune.

2. In particolare il comune:

a) elabora, in conformità a quanto previsto nell'articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio comunale garantendone l'integrazione con l'attività di previsione di competenza della provincia;

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Art. 9 - (La provincia)

1. La provincia esercita le seguenti funzioni:

a) elabora, in conformità a quanto previsto nell'articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale;

b) definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), l'organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell'ambito d

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Art. 10 - (Comunità montane, circondari e altre forme associative)

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Art. 11 - (La Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) fissa le modalità per la elaborazione del quadro dei rischi ai vari livelli territoriali;

b) definisce l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile e detta gli indirizzi per l'attività di competenza degli enti locali;

c) stabilisce le procedure operative di propria competenza;

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SEZIONE II - IL VOLONTARIATO
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Art. 12 - (Attività)

1. Il volontariato costituisce una componente essenziale del sistema regionale della protezione civile.

2. Il volontariato opera in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipan

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Art. 13 - (Elenco regionale)

1. La Regione provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con

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Art. 14 - (Impiego dei volontari e conseguenti benefici)

1. Alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, che partecipano alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, si applicano i benefici previsti dalla normativa statale adottata in attuazione dell'articolo 18 della l. 225/1992.

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CAPO III - GLI STRUMENTI
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SEZIONE I - REGOLAMENTI REGIONALI
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Art. 15 - (Adozione e contenuto del regolamento regionale)

1. La Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva uno o più regolamenti di attuazione della presente legge.

2. I regolamenti dettano le disposizioni per l'elaborazione dei piani di protezione civile ai fini di assicurarne l'integrazione e il coordinamento ai vari livelli territoriali nonché per l'attuazione delle altre disposizioni della presente legge.

3. In

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SEZIONE II - I PIANI DI PROTEZIONE CIVILE
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Art. 16 - (I piani di protezione civile comunali e provinciali)

1. I piani comunali e i piani provinciali, ciascuno per la rispettiva competenza:

a) definiscono il quadro dei rischi in conformità a quanto previsto all'articolo 17;

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Art. 17 - (Definizione del quadro dei rischi)

1. Il quadro dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) è elaborato dai comuni e dalle province in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale, ed evidenziando anche:

a) le prescrizioni dettate dalla legislazione vigente per la g

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Art. 18 - (Organizzazione e procedure)

1. Il piano comunale di protezione civile:

a) stabilisce l'organizzazione del comune in emergenza, in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale e le relative procedure di attivazione;

b) censisce le risorse disponibili nell'ambito del territorio comunale, tra cui le strutture per il ricovero della popolazione

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Art. 19 - (I piani operativi regionali)

1. In attuazione di quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 15 la

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Art. 20 - (Elaborazione dei piani)

1. I piani di protezione civile sono elaborati con il concorso dei soggetti che compongono il sistema regionale della

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SEZIONE III - GLI INTERVENTI FINANZIARI
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Art. 21 - (Tipologia)

1. Gli interventi finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile sono destinati:

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Art. 22 - (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema della protezione civile)

1. Ai fini della costituzione e lo sviluppo del sistema di protezione civile, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, procede annualmente all'approvazione degli interventi finanziari per attività formative e informative, per l'acquisizione di mezz

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Art. 23 - (Interventi regionali per la gestione dell'attività di soccorso)

1. In caso di eventi di rilevanza regionale, la Regione, provvede, anche nella forma del concorso e nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura delle spese disposte dagli enti locali per l'assistenza alla popolazione, per eliminare o ridurre le si

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Art. 24 - (Interventi regionali per il superamento dell'emergenza)

1. Per il superamento delle situazioni di emergenza conseguenti ad eventi per i quali sia intervenuta la dichiarazione di emergenza regionale o nazionale, la Regione approva, con il concorso degli enti locali interessati, gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza .

2. Gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza, che possono essere elaborati anche per stralci, sono finalizzati a realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti. N7

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Art. 25 - (Criteri e procedure per l'attuazione degli interventi regionali per il superamento dell'emergenza)

N5

1. Le attività di ripristino e ricostruzione devono avvenire in modo da garantire il ripristino e la messa in sicurezza o la riduzione del rischio; a tale fine gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza, ancorché realizzati con le procedure e le risorse straordinarie di protezione civile, sono integrati con la pianificazione ordinaria di settore.

2. Ferme restando le ulteriori disposizioni di accelerazione adottate, anche in deroga alla normativa vigente, con le ordinanze di cui all’articolo 27, gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza sono realizzati secondo le procedure di cui al presente articolo.

3. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla ricognizione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza funzionali alla mitigazione dei ris

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Art. 26 - (Contributo ai comuni in caso di eventi di rilevanza regionale)

N13

1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai

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SEZIONE IV - POTERI DI ORDINANZA
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Art. 27 - (Deroghe alla normativa regionale)

1. Ove necessario per fronteggiare situazioni di emergenza, al fine di evitare o rimuovere condizioni

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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 28 - (Organi competenti)

1 Spettano al Presidente della Giunta regionale, oltre all'adozione delle ordinanze di cui all'articolo 27 e alla dichiarazione di stato di emergenza regionale:

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Art. 29 - (Disposizioni finanziarie)

1. I comuni e le province esercitano le funzioni di cui alla presente legge con le risorse derivanti dai rispettivi bilanci, anche tenuto conto dei trasferimenti finanziari disposti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 R (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nelle more della piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

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Art. 30 - (Fondo regionale “di anticipazione”)N2

1. Nel caso di eventi di rilevanza locale, ove gli interventi di cui all'articolo 23 non trovino copertura nei contributi previsti al medesimo articolo, comma 3, gli enti locali possono richiedere alla Regione anticipazioni finanziarie.

2. Le anticipazioni sono concesse, senza alcun onere di interesse, nei limi

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Art. 31 - (Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione)

1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.

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Art. 32 - (Modifiche e abrogazioni)

1. All'articolo 4, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 R (Nuove norme in materia di attività a rischio incidenti rilevanti) le parole "al piano regionale di emergenza, previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 42/1996 e nel rispetto delle altre disposizioni dettate dalla stessa legge regionale, in attuazione del

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Art. 32 bis - (Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile)

N14

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Art. 32 ter - (Disposizioni relative alla città metropolitana)

N14

1. A seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ogni riferimento alla provincia ed al territorio provi

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