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L. R. Puglia 10/03/2014, n. 8

Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2023, n. 37
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Capo I - Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere durante il lavoro
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Art. 1 - Principi e finalità

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali e i propri indirizzi statutari, favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strum

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Art. 2 - Attività di indirizzo, programmazione e coordinamento

1. La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In particolare, la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizz

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Art. 3. - Comitato regionale di coordinamento

1. L’articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, avente ad oggetto il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituiscono e delineano le funzioni e i compiti del CRC che, ai fini della presente norma, provvede a:

a. assicurare il necessario raccordo con la commissi

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Art. 4. - Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro

1. La Regione Puglia, in raccordo con gli indirizzi nazionali sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a:

a. realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto del CRC di cui all’articolo 3 e degli organismi paritetici territoriali previsti dall’articolo 51 del d.lgs. 81/2008 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere dei lavoratori;

b. attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con università, INAIL e altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore;

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Art. 5. - Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro

1. La Regione Puglia, in concorso con gli enti locali e istituzionali e con le parti sociali, sostiene  interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e dell’illegalità sui luoghi di lav

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Art. 6. - Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro

1. La Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, prevede l’adozione, mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo.

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Art. 7. - Interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo

1. La Regione Puglia concede contributi in conto capitale per interventi realizzati da micro e piccole imprese come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, operanti nel territorio regionale nei settori di maggior rischio individuati anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali.

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Capo II - Interventi in tema di responsabilità sociale
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Art. 8 - Responsabilità sociale dei datori di lavoro

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità sociale nell’ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsability

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Art. 9. - Albo dei datori di lavoro socialmente responsabili

1. La Regione Puglia, ai fini della presente legge, con motivato provvedimento, istituisce un proprio albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l’avvio e il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l’adozione di documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a li

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Art. 10. - Interventi di informazione e sensibilizzazione

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale e ambientale, la Regione Puglia, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, ivi compresi gli organismi paritetici territoriali ex articolo 51 del d.lgs. 81/2008, i soggetti istituzio

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Art. 11. - Incentivi per l’assunzione della responsabilità sociale

1. La Regione Puglia concede contributi ai datori di lavoro operanti sul territorio regionale per favorire l’assunzione della responsabilità sociale. In particolare, i contributi sono finalizzati all’adozione di:

a. tutto quanto previsto all’articolo 8;

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Art. 12. - Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, prevede a favore dei datori di lavoro isc

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Capo III - Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro
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Art. 13. - Principi e finalità

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale vigente e con riferimento all’ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, favorire l’inclusione sociale, tutelare l’integrità psico

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Art. 14. - Azioni di informazione e formazione

1. La Regione Puglia promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali com

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Art. 15. - Sportello di ascolto

1. La Regione Puglia promuove sul territorio, in raccordo con gli enti locali e in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali e altre istituzioni pubbliche e private, l’attivazione di sportelli di ascolto con il compito di:

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Art 16. - Progetti contro le molestie morali e psico‐fisiche sul posto di lavoro

1. Per le finalità di cui al presente capo, la Regione Puglia promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali, psicofisiche e sessuali sul posto di lavoro, secondo criteri e regole definiti in raccordo con l’Osservatorio regionale con

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Art. 17. - Finanziamento

1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo di spesa d’entrata n. 3061125 nella misura massima del 15 per cento dei proventi annui deriv

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