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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 12/03/1985, n. 11
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Oggetto della legge)La presente legge ha per oggetto modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 n |
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TITOLO I - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1980 N. 20. |
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Articolo 3L'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente: |
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Articolo 5L'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 R è sostituito dal seguente: "Il Comitato tecnico per l'ambiente è composto: a) dall'Assessore incaricato della tutela dell'ambiente che lo presiede; b) da due dipendenti della Regione operanti nella attività di tutela dell'ambiente aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente con funzioni di vicepresidente; c) dal Provveditore regionale alle opere pubbliche; d) dal Capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile; e) dall'Ispettor |
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Articolo 6L'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 R è sostituito dal seguente: "La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento atmosferico è composta dal Presidente del Comitato da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere l) m) n) o) r) dell'articolo 6. La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento acustico è composta dal Presi |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 10 - (Campo di applicazione)Le disposizioni del presente titolo hanno per oggetto la disciplina delle emissioni in atmosfera di f |
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Articolo 11 - (Autorizzazioni)Tutte le emissioni di cui al precedente articolo devono essere autorizzate ed essere contenute entro i limiti per esse stabiliti nell'autorizzazione. Prima del rilascio dell'autorizzazione d |
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Articolo 12 - (Caratteristiche degli impianti e degli interventi per il contenimento delle emissioni)Gli impianti e gli interventi necessari per il contenimento delle emissioni devono essere progettati e realizzati contemporaneamente agli impianti produttivi delle emissioni stesse ed av |
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Articolo 13 - (Competenze del Consiglio regionale)Il Consiglio regionale su proposta della Giunta con propria deliberazione: |
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Articolo 14 - (Contenuto delle direttive)Le direttive alle Province di cui all'articolo 13 stabiliscono in base alla tecnologia impiegata nel settore di attività gli interventi e gli impianti con l'indicazione del loro grado minimo di efficienza accettabile per il contenimento delle emissioni nonché gli intervalli entro i quali devono essere contenuti i limiti da prescri |
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Articolo 15 - (Competenze della Giunta regionale)La Giunta regionale sentito il Comitato tecnico per l'ambiente: a) formula le proposte di direttive alle Province di cui all'articolo 13 sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei settori di attività oggetto delle direttive stesse; |
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Articolo 16 - (Piano di interventi speciali)Nell'ambito del piano di interventi speciali di cui alla lettera d) del precedente articolo 15 il Consiglio regionale può imporre: a) il divieto di attivar |
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Articolo 17 - (Competenze del Presidente della Giunta regionale)Il Presidente della Giunta regionale: |
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Articolo 18 - (Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni)Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 lettera b) le autorizzazioni provvisorie e definitive so |
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Articolo 19 - (Contenuto delle autorizzazioni provvisorie)Le autorizzazioni provvisorie devono contenere: a) il giudizio di idoneità degli impianti e degli interventi necessari per |
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Articolo 20 - (Contenuto delle autorizzazioni definitive)Le autorizzazioni definitive devono contenere: a) il giudizio circa la rispondenza degli impianti e degli interventi necessari per il contenimento delle emissioni ai requisiti indicati nell'autorizzazione provvisoria; b) il limite di concentrazione degli inquinanti espresso in massa su volume di aria secca entro il quale devono essere contenute le emissioni di p |
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Articolo 21 - (Domanda di autorizzazione provvisoria e termine per il suo rilascio)Coloro che intendono realizzare impianti che diano luogo alle emissioni di cui all'articolo 10 devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione provvisoria all'emissione inviandone copia al Comune interessato per territorio il quale entro trenta giorni esprime il proprio motivat |
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Articolo 22 - (Domanda di autorizzazione definitiva e termine per il suo rilascio)Il titolare dell'autorizzazione provvisoria entro il termine da essa previsto o prorogato ai sensi dell'articolo 21 deve inoltrare domanda per il rilascio dell'autorizzazione definitiva comunicando i risultati del c |
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Articolo 23 - (Interruzione del funzionamento e manutenzione per il contenimento delle emissioni)Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti per il contenimento delle emissioni qualora non esistano equivalenti impianti di riserva deve com |
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Articolo 24 - (Esercizio del controllo da parte della Provincia)La Provincia competente per territorio è preposta alla vigilanza sulle attività che producono emissioni al controllo delle emissioni stesse delle immissioni e del rispetto degli standard di qualità dell'aria. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo la Provincia può effettuar |
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Articolo 25 - (Servizio di rilevamento)Ciascuna Provincia per lo svolgimento dei compiti tecnici inerenti le funzioni indicate al primo comma dell'articolo precedente istituisce il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. |
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Articolo 26 - (Catasto delle emissioni e relazioni annuali)La Provincia entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge provvede all'istituzione del catast |
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Articolo 27 - (Dichiarazione periodica delle emissioni a cura del titolare)Il titolare delle emissioni autorizzate ai sensi del precedente articolo 20 deve trasmettere alla Provincia una dichiarazione delle proprie emissioni con |
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CAPO II - DISCIPLINA TRANSITORIA |
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Articolo 28 - (Autorizzazioni già concesse od in corso)Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del dPR 15 aprile 1971 n. 322 e della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 mantengono la loro validità |
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Articolo 29 - (Adeguamento delle emissioni già in essere alle direttive di cui all'articolo 13)Entro sessanta giorni dalla emanazione delle direttive di cui all'articolo 13 la Provincia segnala ai titolari delle attività già in essere per le quali erano stati precedentemente fissati limit |
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Articolo 30 - (Attività non precedentemente disciplinate)Entro sei mesi dalla emanazione delle direttive di cui all'articolo 13 i titolari delle attività già in essere rientranti nelle medesime direttive e precedentemente non sottoposte al |
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Articolo 31 - (Attività precedentemente disciplinate e non autorizzate)Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari degli insediamenti aventi emissioni non autorizzate ancorché sottoposte alla disciplina della legge regionale 24 ma |
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CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE |
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Articolo 32 - (Sanzioni e norme relative)La inosservanza delle disposizioni della presente legge di seguito indicate comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 1) da lire 200.000 a lire 600.000: a) per il mancato rispetto delle limitazioni nell'uso dei combustibili per impianti termici destinati al riscaldamento dei locali nelle zone previste dal piano di interventi speciali ai sensi dell'articolo 16; b) per la mancata comunicazione dell'interruzione dell'esercizio degli impianti di contenimento delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 23 secondo comma; c) per la mancata trasmissione della dichiarazione delle emissioni entro il termine previsto dall'articolo 27 primo comma; d) per la mancata pr |
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TITOLO III - NORME FINALI |
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Articolo 33 - (Funzionamento del Comitato tecnico per l'ambiente in regime transitorio)Fino a che il Comitato tecnico per l'ambiente e le sezioni non siano integrati secondo la composizion |
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Articolo 34 - (Abrogazione di norme)Sono abrogati gli articoli 3 5 ultimo comma 13 15 primo secondo terzo quarto quinto e sesto comma 16 |
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Articolo 35 - (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1984 n. 30)Le autorizzazioni di cui alla presente legge con le relative prescrizioni devono essere comunicate al |
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Articolo 36 - (Manutenzione ed affidamento in uso della rete di rilevamento)La Giunta regionale provvede alla manutenzione delle reti di rilevamento e di controllo della qualit& |
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Articolo 37 - (Pubblicità dei dati di qualità dell'aria)I dati di qualità dell'aria nel territorio regionale disponibili presso la Regione le Province |
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Articolo 38 - (Relazione annuale)Al fine di valutare l'attuazione sull'intero territorio regionale delle norme di cui alla presente le |
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Articolo 39 - (Norma finanziaria)Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al primo comma dell'articolo 36 si provvede mediante prelevamento di li |
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ALLEGATO 1 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione all'attivazione delle emissioni inquinanti in atmosfera (art. 21). |
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ATTO ALLEGATO1) descrizione del ciclo tecnologico con l'indicazione quantitativa delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti; 2) schema a blocchi che indichi la successione delle fasi del ciclo tecnologico dell'attività e per ogni fase specifichi i prodotti in ingresso ed in uscita ed i tempi necessari per |
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ALLEGATO 2 - Controlli analitici periodici delle emissioni. (Art. 27) |
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ATTO ALLEGATO1) La misura di concentrazione deve essere sempre accompagnata dalla misura di portata in volume; 2) i risultati delle misure debbono essere indicati in un certificato di analisi debitamente firmato dal quale risulti: |
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