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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 13/04/2000, n. 23
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Finalità ed ambito di applicazione)1. La presente legge prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso sul t |
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Articolo 2 - (Definizione)1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di |
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Articolo 3 - (Competenze della Regione)1. Sono di competenza della Regione: a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquiname |
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Articolo 4 - (Competenze dei comuni)1. Sono di competenza dei comuni: a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle dis |
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Articolo 5 - (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, il quale definisce: |
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Articolo 6 - (Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione)1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, presso il competente dipartimento della Regione Lazio, l'elenco degli osservatori astronomici ubicati nell'ambito territoriale regionale, in cui sono indicati: a) gli osse |
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Articolo 7 - (Contributi regionali ai comuni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, la Regione concede ai comuni contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, per l'adeguamento alle norme tecniche previste dal regolamento stesso, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura |
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Articolo 8 - (Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)1. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso e per assicurare |
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Articolo 9 - (Controllo della Regione)1. La Regione, nell'ambito dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali, esercita i |
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Articolo 10 - (Sanzioni)1. In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento |
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Articolo 11 - (Disposizioni finanziarie)1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito il capitolo nu |
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Articolo 12 - (Disposizioni transitorie)1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4 riportate negli allegati A e B, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici: a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre; b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre; c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 100°; d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre; e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi a |
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Articolo 13 - (Modificazioni alla l.r. 14/1999)1. Dopo la sezione VII del capo IV, del titolo IV, della l.r. 14/1999, è inserita la seguente: "Sezione VII bis - (Inquinamento luminoso) Art. 115 bis - (Funzioni e compiti della Regione) 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti ammini |
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Allegato A - Elenco osservatori astronomici professionalia) Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone (Roma) Km 10 |
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Allegato B - Elenco osservatori astronomici non professionalia) Osservatorio Astronomico Franco Fuligni - Vivaro-Rocca di Papa (Roma) Km. 10; |
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