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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 20/04/2012, n. 3
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[Premessa] |
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TITOLO I - Riforma della legge regionale n. 9 del 1999 |
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Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 1 (Finalità) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 R (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale), è sostituito dal seguente: “Art. 1 - Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di determinati |
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Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 2 (Definizioni) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto può avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.; b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente, disciplinato dall’articolo 10, che conclude la procedura di verifica ( |
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Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 3 (Informazione e partecipazione) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - Informazione e partecipazione |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 4 (Ambito di applicazione) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A. 1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III: |
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Art. 5 - Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter nella legge regionale n. 9 del 19991. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 sono inseriti i seguenti: “Art. 4 bis - Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica (screening) 1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l’ambiente e vadano sottoposti alla procedura di V.I.A., sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti: a) i pr |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 (Autorità competenti) della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 6 (Sportello unico per le attività produttive) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 6 - Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive 1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al procedimento di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) riceve la domanda relativa |
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Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 7 (Opere pubbliche) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale n. 9 del 19991. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente: |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 8 (Direttive) della legge regionale n. 9 del 19991. Al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 9 (Verifica (screening)) della legge regionale n. 9 della 19991. L’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 9 - Procedura di verifica (screening) 1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell’articolo 4 bis, il proponente presenta domanda all’autorità competente ovvero al SUAP, ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) il progetto preliminare; b) lo studio ambientale preliminare relativo all’individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzi tra l’altro motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e d’intervento; |
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Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 10 (Esiti della procedura) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 10 - Esiti della procedura di verifica (screening) 1. L’autorità competente conclude con provvedimento motivato ed espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei criteri indicati nell’allegato D, valutando se i |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 11 (Studio di impatto ambientale (S.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da un S.I.A. elabo |
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Art. 14 - Sostituzione dell’articolo 12 (Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) 1. Per i progetti di cui all’articolo 11, comma 1, è facoltà del proponente richiedere all’autorità competente l’effettuazione di una fase preliminare, volta: a) all’accertamento dell’assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell’area interessata; b) alla puntuale definizione dei contenuti del S.I.A.; c) alla puntuale defin |
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Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 13 (Presentazione della domanda) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 13 - Presentazione della domanda di V.I.A. 1. Alla domanda di attivazione della procedura di V.I.A., presentata al SUAP ovvero all’autorità competente, sono allegati: a) il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposti in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all&rsq |
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Art. 16 - Sostituzione dell’articolo 14 (Deposito e pubblicizzazione) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 14 - Deposito e pubblicizzazione 1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura del proponente, su supporto cartaceo ed elettronico per sessanta giorni consecutivi presso la Regione, le provin |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 15 (Partecipazione) della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge regionale n. 9 del 19991. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente: “Art. 15 bis - Integrazioni e modifiche 1. L’autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 1, in un’unica soluzione, integrazioni alla d |
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Art. 19 - Sostituzione dell’articolo 16 (Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 16 - Provvedimento di valutazione d’impatto ambientale 1. L&rsq |
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Art. 20 - Sostituzione dell’articolo 17 (Effetti della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 17 - Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 1. Il provvedimento positivo di V.I.A., per i progetti relativi alle attività produttive di cui all’articolo 6, nonché per i progetti relativi ad impianti di produzione di energia, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. 2. Il provvedimento positivo di V.I.A. per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all’articolo 7, ad accezione dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. 3. Il provvedimento positivo di V.I.A. ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente. |
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Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 18 (Conferenza di servizi) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 18 - Conferenza di servizi 1. Nell’ambito della procedura di V.I.A., l’autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati nel BURE |
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Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 19 (Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 19 - Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali” |
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Art. 23 - Sostituzione dell’articolo 20 (Partecipazione della Regione alla procedura di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 20 - Partec |
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Art. 24 - Sostituzione dell’articolo 21 (Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - Sostituzione dell’articolo 22 (Monitoraggio) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - Monitoraggio 1. Il provvedimento di V.I.A. contiene ogni opportuna i |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 23 (Controllo sostitutivo) della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 27 - Sostituzione dell’articolo 24 (Vigilanza e sanzioni) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 25 (Informazione e sistema informativo) della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 29 - Sostituzione dell’articolo 26 (Relazione sull’attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 26 - Clausola valutativa |
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Art. 30 - Sostituzione dell’articolo 28 (Spese istruttorie) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 28 - Spese istruttorie 1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell’opera o dell’intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di V.I.A., secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui a |
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Art. 31 - Modifiche all’articolo 30 (Disposizioni abrogative ed interpretative) della legge regionale n. 9 del 19991. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole |
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Art. 32 - Sostituzione dell’articolo 31 (Modifiche degli Allegati) della legge regionale n. 9 del 19991. L’articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 31 - Modifiche degli Allegati |
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Art. 33 - Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D della legge regionale n. 9 del 19991. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituiti dag |
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Art. 34 - Norme transitorie1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di V.I.A. la cui domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda. 2. Il termine di |
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TITOLO II - Disposizioni in materia ambientale |
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Art. 36 - Modifiche all’articolo 4 (Tutela della salute e dell’incolumità della popolazione) della legge regionale n. 10 del 19931. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1993 è aggiunto il se |
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Art. 37 - Competenza all’emissione delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico1. Al fine di conseguire una gestione più omogenea ed efficace dei procedimenti di concessione |
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Art. 38 - Sostituzione dell’articolo 99 (Programma regionale per la tutela dell’ambiente) della legge regionale n. 3 del 19991. L’articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 R (Riforma del sistema regionale e locale), è sostituito dal seguente: “Art. 99 - Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 1. La Regione si dota, attraverso adeguati proc |
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Art. 39 - Inserimento dell’articolo 99 bis nella legge regionale n. 3 del 19991. Dopo l’articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è inserito il seguente: “Art. 99 bis - Programma regionale per la tutela dell’ambiente 1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle s |
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Art. 40 - Sostituzione dell’articolo 100 (Quadro degli interventi) della legge regionale n. 3 del 19991. L’articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 100 - Gestione degli interventi del Programma |
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Allegato A.1 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) |
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A.1. 1)utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al |
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A.1. 2)Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell&r |
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A.1. 3)Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventu |
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A.1. 4)Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fi |
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A.1. 5)Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica com |
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A.1. 6)Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse |
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A.1. 7)Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della l |
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A.1. 8)Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha; |
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A.1. 9)Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato. |
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A.1. 10)Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’est |
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Allegato A.2 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) |
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A.2. 1)Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista |
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A.2. 2)Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o mat |
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A.2. 3)Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allega |
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A.2. 4)Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/g |
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A.2. 5)Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento |
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A.2. 6)Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (o |
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A.2. 7)Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con cap |
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A.2. 8)Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondità, lagunaggio, |
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A.2. 9)Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti; |
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A.2. 10)Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: |
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A.2. 11)Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre m |
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A.2. 12)Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzion |
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A.2. 13)Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’ |
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A.2. 14)Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 10 |
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A.2. 15)Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalment |
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A.2. 16)Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superi |
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A.2. 17)Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insedi |
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A.2. 18)Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di |
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A.2. 19)Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ha o le aree in |
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A.2. 20)Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore |
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A.2. 21)Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato; |
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A.2. 22)Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’est |
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Allegato A.3 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) |
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A.3. 1)Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di un’area interessata |
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A.3. 2)Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’est |
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Allegato B.1 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a) |
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Agricoltura B.1. 1)Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; |
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Industria estrattiva B.1. 2)Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche in |
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B.1. 3)Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas natu |
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Industria energetica B.1. 4)Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica com |
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B.1. 5)Impianti per il trattamento di residui radioattivi; |
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B.1. 6)Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della l |
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B.1. 7)Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone; |
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Industria dei prodotti minerali B.1. 8)Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto; |
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Progetti di infrastrutture B.1. 9)Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; |
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B.1. 10)Linee ferroviarie a carattere regionale e locale; |
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B.1. 11)Aeroporti; |
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B.1. 12)Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed a |
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B.1. 13)Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa |
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B.1. 14)Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri a |
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B.1. 15)Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi; |
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Altri Progetti B.1. 16)Progetti di cui all’allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed |
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B.1. 17)Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.1 o all’allegato B.1 già |
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Allegato B.2 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a) |
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Agricoltura B.2. 1)Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha; |
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B.2. 2)Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria i |
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B.2. 3)Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura compresi i progetti di irrigazione |
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B.2. 4)Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione |
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B.2. 5)Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di |
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Industria estrattiva B.2. 6)Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di miniera di cui all’art. |
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B.2. 7)Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto n. 144 |
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Industria energetica B.2. 8)Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza comp |
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B.2. 9)Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condott |
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B.2. 10)Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 10 |
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B.2. 11)Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; |
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B.2. 12)Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW; |
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B.2. 13)Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza comp |
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Produzione e trasformazione dei metalli B.2. 14)Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata |
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B.2. 15)Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: |
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B.2. 16)Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |
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B.2. 17)Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, form |
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B.2. 18)Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettroliti |
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B.2. 19)Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti |
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B.2. 20)Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha; |
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B.2. 21)Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume |
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B.2. 22)Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superfici |
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Industria dei prodotti minerali B.2. 23)Cokerie (distillazione a secco del carbone); |
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B.2. 24)Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di p |
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B.2. 25)Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capa |
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B.2. 26)Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre mine |
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B.2. 27)Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refratta |
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Industria chimica B.2. 28)Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superi |
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B.2. 29)Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insedi |
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B.2. 30)Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della l |
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Industria dei prodotti alimentari B.2. 31)Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una |
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B.2. 32)Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodo |
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B.2. 33)Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superio |
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B.2. 34)Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 |
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B.2. 35)Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume; |
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B.2. 36)Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e im |
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B.2. 37)Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecni |
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B.2. 38)Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione s |
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B.2. 39)Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione |
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Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta B.2. 40)Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazi |
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B.2. 41)Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di p |
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B.2. 42)Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacit |
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B.2. 43)Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacit&agrav |
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Industria della gomma e delle materie plastiche B.2. 44)Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di mat |
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Progetti di infrastrutture B.2. 45) |
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B.2. 46)Strade extraurbane secondarie; |
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B.2. 47)Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettar |
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B.2. 48)Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacit&a |
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B.2. 49)Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello st |
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B.2. 50)Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km; |
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Altri progetti B.2. 51)Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; |
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B.2. 52)Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di tr |
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B.2. 53)Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore |
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B.2. 54)Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminar |
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B.2. 55)Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 mc (o |
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B.2. 56)Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allega |
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B.2. 57)Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superio |
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B.2. 58) |
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B.2. 59)Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con capac |
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B.2. 60)Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superfici |
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B.2. 61)Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 mq; |
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B.2. 62)Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc |
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B.2. 63)Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; |
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B.2. 64) |
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B.2. 65)Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate |
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B.2. 66)Progetti di cui all’allegato A.2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e |
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B.2. 67)Impianti per la cattura di flussi di CO2, provenienti da impianti che non rientrano negli Allegati A. |
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B.2. 68)Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.2 o all’allegato B.2 già |
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Allegato B.3 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a) |
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Agricoltura B.3. 1)Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; |
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Industria estrattiva B.3. 2)Cave e torbiere; |
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Progetti di infrastrutture B.3. 3)Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 |
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B.3. 4)Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha |
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B.3. 5)Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Ri |
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B.3. 6)Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto; |
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B.3. 7)Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o pi&ugrav |
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B.3. 8)Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di natura |
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Turismo e svaghi B.3. 9)Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonc |
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B.3. 10)Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed eserci |
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B.3. 11)Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente, con capacità superiore a 300 posti r |
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B.3. 12)Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; |
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B.3. 13)Progetti di cui all’allegato A.3 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e |
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B.3. 14)Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.3 o all’allegato B.3 già |
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Allegato C - Contenuti del S.I.A. relativo a progetti di cui all’articolo 11, comma 1Il S.I.A. relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene: a) la descrizione delle condizioni iniziali dell’ambiente fisico, biologico ed antropico; b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; |
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Allegato D - Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all’articolo 10 |
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1. CaratteristicheLe caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: a) dimensioni d |
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2. Ubicazione del progettoDeve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: a) l’utilizzazione attuale del territorio; b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle |
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3. Caratteristiche dell’impatto potenzialeGli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare: |
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