Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 19/10/2020, n. 1383 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 19/10/2020, n. 1383

Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 09/11/2020, n. 1548
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Testo del documento

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, con la quale si è provveduto a modificare le precedenti Direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, al fine di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività;

Viste in particolare le disposizioni in essa contenute, che riguardano, tra l'altro,

a) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e le unità immobiliari di nuova costruzione;

b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per:

- gli edifici esistenti, le unità immobiliari e gli elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

- gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;

- i sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, con la quale si è provveduto a modificare la precedente Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica;

Visto il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, con il quale si è provveduto a modificare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, con il quale si è provveduto a modificare il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare il comma 1 dell’art. 13 che ridefinisce gli interventi edilizi per i quali è possibile non computare per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, così come modificato dal citato Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

Viste le disposizioni in esso contenute con le quali – coerentemente alle citate Direttive Comunitarie – vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare:

- la metodologia da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

- l'applicazione, graduata in funzione della tipologia di intervento edilizio, di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

Visto il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” pubblicato sulla G.U. n.162 del 15 luglio 2015, che riporta gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, che viene mantenuto a riferimento nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art.4 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal citato Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” così come modificata dalla Legge Regionale 7 del 27 giugno 2014, ed in particolare l’art. 25 nel quale sono definite le modalità di armonizzazione delle disposizioni relative all’ applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, in coerenza con le linee di indirizzo del citato decreto legislativo 192/2005.

Considerato che le disposizioni di cui al comma 2, del citato art. 25, della L.R. n. 26/2004 definiscono le condizioni e le modalità attraverso cui la Regione Emilia-Romagna, con apposito provvedimento attuativo, provvede a definire la propria disciplina regionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, garantendone l’armonizzazione con la disciplina nazionale in materia.

Vista la propria deliberazione n. 967 del 20 luglio 2015 “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”

Vista la propria

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Allegato - Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

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