L. R. Campania 05/04/2016, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Campania 05/04/2016, n. 6

Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016.
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Art. 1 - Omissis

 

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TITOLO I - "Misura 2.1 La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive"

 

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Art. 2 - Omissis

 

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Art. 3 - Misure per sostenere gli insediamenti produttivi e la cultura diffusa

1. L'articolo 20 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differe

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Art. 4 - Omissis

 

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Art. 5 - Misure per il commercio

N11

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TITOLO II - Misura 2.6 "Agricoltura, ambiente e territorio"
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Art. 6 - Modifiche legislative in materia di agricoltura e attività venatoria

1. La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, il nuovo prezzario per la redazione dei Piani di Gestione - Assestamento Forestale, di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"). I proventi e i contributi derivanti dalle attività svolte presso i vivai e le foreste demaniali regionali, nonché presso il Centro sperimentale di moltiplicazione e certificazione dei materiali vegetali, sono reinvestiti per far fronte alle spese occorrenti per gli a

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - Misure in materia di piano casa

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) la lettera d), del comma 1, dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali. Resta fermo che gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell'Ente preposto alla tutela dello stesso.";

b) alla lettera g), del comma 2 dell'articolo 4, la parola "presente" è soppressa e, dopo la parola "legge", sono aggiunte le seguenti: "regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016)";

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Art. 9 - Misure in materia di edilizia sociale

1. L'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari) è così modificato:

a) al comma 4 le parole "sentito l'osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale 18/97, articolo 25" sono soppresse;

b) all'alinea del comma 5 le parole "sono ridotti a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "sono ridotti a quattro anni";

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Art. 10 - Misure in materia di pianificazione

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale del 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale del 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del Territorio) è così modificato:

a) alla lettera a) d

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Art. 11 - Misure per il contrasto all'abusivismo edilizio

1. L'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizia di cui al decreto-legg

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Art. 12 - Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani

1. La Regione Campania persegue il miglioramento della qualità della vita nelle città nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, anche attraverso l'attuazione di programmi sperimentali di rigenerazione urbana comprendenti una pluralità di azioni integrate riguardanti:

a) il recupero delle facciate esterne e di altre parti comuni del patrimonio edilizio anche privato;

b) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati per il contenimento de

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Art. 13 - Misure per la mobilità sostenibile, l'economia verde e il riequilibrio ambientale

1. Per perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi, la Regione Campania elabora il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) in coerenza con la vigente pianificazione territoriale e ambientale regionale.

2. Il PRMC individua:

a) il sistema ciclabile di scala regionale, quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con particolare riferimento alle coste, ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile regionale assume e valorizza le dorsali della rete ciclabile regionale, ossia gli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale e internazionale che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località di interesse turistico, sia gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al livello europeo;

b) le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica;

c) le fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione dei suoi obiettivi.

3. Gli obiettivi strategici per la mobilit�

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Art. 14 - Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti

1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) è così modificata:

a) alla lettera h), comma 1 dell'articolo 2 la parola "predisposta" è sostituita dalle seguenti "determinata dall'Ente Idrico";

b) alla lettera l), comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola "promuove" s

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Art. 15 - Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse

1. In attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 47987 del Ministero dello sviluppo economico (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore all'ambiente, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

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TITOLO III - Misura 2.8 "Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico"
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Art. 16 - Norme per lo sviluppo del settore turistico e delle strutture turistiche ricettive

1. Per rilanciare l'economia del turismo la Regione promuove le iniziative volte all'espansione del turismo nautico e rurale nel proprio territorio, riconosce e sostiene gli interventi degli imprenditori del settore turistico finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi turistico-nautici, sportivi e agro-naturalistici del territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, all'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture turistico ricettive, denominate Marina Resort. Per Marina Resort si intendono le strutture turistico-ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turis

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Art. 17 - Norme per lo sviluppo del turismo balneare

1. La durata delle concessioni è disciplinata dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993

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Art. 18 - Misure urgenti per le Universiadi 2019

1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento:

a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale;

b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale;

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TITOLO IV - Misura 2.9 "Trasporti e reti al servizio dei cittadini e del territorio"
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Art. 19 - Disposizione per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è così modificata:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i procedimenti di competenza della Regione, previsti dal comma 2, è dovuto un contributo per le spese di istruttoria nella misura minima di euro 40,00 e massima di euro 400,00.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:

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TITOLO V - Misura 2.10 "Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali"
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Art. 20 - Omissis

 

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Art. 21 - Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile

1. Per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

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Art. 22 - Omissis

 

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TITOLO VI - Misura 2.11 "Interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria"
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Art. 23 - Riorganizzazione delle agenzie per la difesa del suolo e la tutela ambientale

1. Per evitare duplicazioni di funzioni per la difesa del suolo e la tutela ambientale e garantirne lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, entro 160 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare, razionalizzare e riorganizzare l'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004) mediante la soppressione o l'accorpamento o la fusione con altri enti strumentali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite, nonché riduzione degli organi di governo e di indirizzo;

b) potenziamento dei compiti di vigilanza e controllo del territorio nonché di prevenzione;

c) individuazi

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Art. 24 - Omissis

 

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Art. 25 - Misure per il recupero dei crediti e la razionalizzazione della spesa

1-5. Omissis

6. L'articolo 13 della legge regionale 4/2003 è così modificato:

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Art. 26 - Omissis

 

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Art. 27 - Carta zero e processi di digitalizzazione

1. Per conseguire un significativo risparmio di spesa nonché ridurre l'inquinamento ambientale, gli organi e gli uffici amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti strumentali regionali adottano, ai fini delle reciproche comunicazioni, esclusivamente il servizio di posta elettronica ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

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Art. 28 - Omissis

 

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Art. 29 - Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
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