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L. R. Calabria 12/02/2016, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare).
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Art. 1 - (Integrazioni all'articolo 3 della l.r. n. 13/2012)

1. Alla fine del comma 4 dell’

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Art. 2 - (Integrazioni dopo l'articolo 10)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. n. 13/2012 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis - (Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

a) dell'applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;

b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;

c) del rispetto e dell'applicazione de

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Art. 3 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2016 in euro 16.200,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente al Programma U.20.03 – Altri fondi &nda

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Art. 4 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica

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PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
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