L. R. Calabria 24/02/2023, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 24/02/2023, n. 9

Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/11/2024, n. 36
- L.R. 18/03/2024, n. 14
- L.R. 26/05/2023, n. 24
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CAPO I - Principi generali
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Art. 1 - Finalità della legge

1. La presente legge provvede, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, al riordino della disciplina e delle funzioni di protezione civile di competenza della Regione Calabria, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessat

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Art. 2 - Tipologia di eventi di protezione civile e ambiti di competenze

1. Ai fini dell'articolazione delle competenze istituzionali e operative del Sistema regionale di protezione civile, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie:

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Art. 3 - Tipologia dei rischi di protezione civile

1. Gli interventi del Sistema regionale di protezione civile, con riferimento agli eventi di origine naturale e antropica che possono dare origine a em

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CAPO II - Sistema della protezione civile
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Sezione I
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Art. 4 - Sistema regionale di protezione civile

1. I Comuni, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Regione costituiscono le componenti del Sistema regionale di protezione civile.

2. I Sindaci, il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del Codice, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono responsabili, con riferimento al relativo ambito di governo:

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

c) della destinazione delle riso

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Art. 5 - Ambito territoriale e organizzativo ottimale

1. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e in conformità alle direttive vigenti in materia, indi

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Art. 6 - Funzioni della Regione

1. La Regione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze, disciplina l'organizzazione, coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte:

a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del Piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice;

b) alla definizione delle procedure del sistema di allertamento del Sistema regionale di protezione civile, articolato in attività di preannuncio in termini probabi

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Art. 7 - Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria

1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, alla Città metropolitana di Reggio Calabria, quale ente di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) at

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Art. 8 - Funzioni dei Comuni, singoli o associati

1. I Comuni, in forma singola o associata, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:

a) all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;

b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 6, dei piani comunali di protezione civile nonché alla loro divulgazione alla cittadinanza anche mediante campagne informative ed esercitazioni pratiche;

c) all'espletamento di period

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Art. 9 - Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con la Città metropolitana di Reggio Calabria e gli altri enti locali, con le Prefetture, con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con le strutture operative regionali di protezione civile di cui all'articolo 4, con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di protezione civile, con gli altri enti e organismi operanti, anc

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Sezione II - Strutture regionali di protezione civile
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Art. 10 - Comitato operativo regionale di Protezione Civile

1. In occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Sistema regionale di protezione civile, il Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile, sentito il Presidente della Giunta re

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Art. 11 - Sala operativa regionale di protezione civile

1. La Sala operativa regionale di protezione civile, gestita dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) del Codice, è istituita presso la sede principale della protezione civile regionale, con il compito di assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezion

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Art. 12 - Centro funzionale decentrato

1. Il Centro funzionale decentrato della Regione Calabria assicura, ove possibile, il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseg

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Art. 13 - Uffici di prossimità

1. Gli Uffici di prossimità costituiscono, a livello provinciale, articolazione e presidio istituzionale del Sistema regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e alle comunità locali.

2. Nell'amb

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Art. 14 - Colonna mobile regionale

1. La Regione organizza e gestisce la Colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del Codice.

2. Alla Colonna mo

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Art. 15 - Concorso degli enti regionali alle attività di protezione civile

1. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile assicurando, in via prio

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Art. 16 - Fondo per la protezione civile

1. La Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile attraverso il Fondo regionale per la protezione civile, finanziato annualmente, nei limiti delle risorse autorizzate con legge di bilancio, a cui si aggiungono le risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.

2. Il Fondo può essere utilizzato per:

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CAPO III - Pianificazione della protezione civile
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Art. 17 - Piano regionale di protezione civile

1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale è rappresentato dal Piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il Piano, approvato con deliberazione della Giunta regionale, si compone di una sezione generale, relativa a un'analisi multirischio e alle scelte strategiche e di indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione civile, nonché di una sezione dedicata alla definizione dei modelli operativi rispetto ai singoli rischi, oltre che di una sezione dedicata ai piani su base provinciale.

2. Mediante il Piano regionale di protezione civile, elaborato assicurando la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, la Regione, fermo

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Art. 18 - Piani di protezione civile della Città metropolitana, di ambito e dei Comuni

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile, della Città metropolitana di Reggio Calabria, di ambito e dei Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.

2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere vincolante per la redazione, l'aggiornamento o revisione e la

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Art. 19 - Spegnimento incendi boschivi

1. Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica quanto previsto dalla

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CAPO IV - Gestione delle emergenze
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Art. 20 - Stato di mobilitazione regionale

1. In occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per l'eccezionalità della situazione, si manifesti con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con decreto, per la durata massima di quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici gi

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Art. 21 - Stato di emergenza regionale

1. In presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale di protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, con decreto può dichiarare lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

2. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

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CAPO V - Partecipazione dei cittadini, volontariato organizzato di protezione civile e formazione
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Art. 22 - Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

1. La Regione promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.

2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, al

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Art. 23 - Benefici per il volontariato organizzato

1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice, nei limiti e con

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Art. 24 - Contributi regionali per il volontariato di protezione civile

1. La Regione può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 22, comma 2, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al po

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Art. 25 - Comitato del volontariato di protezione civile regionale

1. È istituito il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato Comitato del volontariato, che garantisce la partecipazione del volontariato organizzato al Sistema regionale di protezione civile e svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione, formazione e sviluppo del volontariato.

2. Il Co

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Art. 26 - Formazione e diffusione della cultura di protezione civile

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei giovani.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione, nell'ambito del Piano di c

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Art. 27 - Divisa, logo e altri segni distintivi del volontariato di protezione civile

1. La Regione, mediante regolamento e nel rispetto delle disposizioni nazionali, individua il logo, anche con riferimento al volontariato organizzato i

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Art. 28 - Benemerenze

1. La Regione, mediante deliberazione della Giunta, definisce le tipologie delle benemerenze, nonché i criteri e le modalità per la relativa attribuz

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CAPO VI - Norma finanziaria, norme abrogate, transitorie e finali
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Art. 29 - Norma finanziaria

1. Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in 4.276.081,29 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri correnti, quantificati in 4.242.081,29 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 si fa fronte:

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Art. 30 - Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la

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Art. 31 - Norme transitorie e finali

1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigor

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Art. 32 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

 

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