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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 23/12/1999, n. 141
L.R. Abruzzo 23/12/1999, n. 141
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISCIPLINA PER IL COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AI BENEFICI DELL'Art. 9 DELLA LEGGE 7.8.1997, N. 266, MODIFICATO DALL'Art. 28 DELLA LEGGE 22.5.1999, N. 144 |
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Art. 1 (Finalità, soggetti ed opere finanziabili)Al fine di consentire il completamento del programma regionale di metanizzazione dei Comuni e loro Consorzi, come definiti dalla L. 142/90, ammessi a finanziamento per la realizzazione delle reti interne ai sensi delle leggi regionali n. 25/95 e n. 115/96, la Regione concede contributi pluriennali per la realizzazione della cabina di prelievo, decompressione e misura nonché delle opere di trasporto in media pressione del gas metano (feeder) di collegamento della stessa c |
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Art. 2 (Richiesta di finanziamento e procedure)Sono ammessi a finanziamento gli Enti che producono richiesta al Servizio Opere Pubbliche e Servizi del Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa corredata della seguente documentazione: - deliberazione, di approvazione del progetto definitivo o preliminare, in cui si da atto che con il progresso stesso si definisce il quadro delle esigenze da soddisfare, la valutazione della fattibilità dell'opera e dei lavori, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale, la lunghezza massima della condotta da realizzare , l'ammontare della spesa massima prevista e si approva il relativo quadro economico; - copia dell'atto istruttorio del Mini |
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Art. 3 (Accertamento della spesa e controllo sugli interventi)Non si procede al collaudo regionale poiché l'ammontare della spesa complessiva ammissibile a |
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TITOLO II - DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NON AMMISSIBILI AI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 266/97 |
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Art. 4 (Enti non contemplati dall'art. 9 della legge n.266/97)Gli Enti che hanno ricevuto l'ammissione a finanziamento ai sensi della L.R. n. 25/95, non inseriti n |
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Art. 5 (Spesa ammissibile a contributo e parametri di determinazione)La Giunta Regionale, tenendo conto dei seguenti parametri convenzionali di spesa massima ammissibile a contributo: - costo della cabina di prelievo, decompressione e misura ed eventuale contributo di collegamento alle reti nazionali L. 450.000.000 - costo medio convenzionale a metro lineare del feeder L. 160.000 ammette a finanziamento le richieste, che devono essere corredate da: |
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Art. 6 (Utilizzo dei finanziamenti)Le variazioni progettuali che comportino lavori migliorativi, complementari o aggiuntivi alle opere principali, sono possibili, anche utilizzando le somme eventualmente risultanti da economie, comunque conseguite, se si |
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Art. 7 (Collaudi e vigilanza)La nomina dei collaudatori anche in corso d'opera, compete alla Regione ai sensi della L.R. 17.11.1976, n. 62 quando l'importo netto dei la |
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TITOLO III -MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 3.4.1995, N.25; 15.11.1996, N. 115 E NORME VARIE DI SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI E ACCELERATRICI |
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Art. 8 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25/95)All'art. 3 della legge regionale 3.4.1995, n. 25 R sono aggiunti i seguenti comma: "La certificazione di cui al precedente comma può consistere anche in un visto dell'Ente concedente SU dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere hanno raggiunto un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere al Concessionario". "Per le annualità successive all'approvazione del collaudo il contributo regionale definitivo viene corrisposto di |
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Art. 9 (Utilizzo dei mutui concessi per le reti di distribuzione del gas)Le economie di spesa sul mutui di cui alle leggi 25/95 o 115/96, comunque conseguite, possono essere |
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TITOL0 IV - NORME FINALI |
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Art. 10 (Finanziamento delle opere)Gli oneri per l'attuazione della presente nel Iimite massimo di L.3.000.000.000 annui, sono ricompres |
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Art. 11 (Competenze della Giunta Regionale)La Giunta Regionale precisa, ove necessario, le procedure e gli adempimenti connessi agli aspetti ges |
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Art. 12 (Urgenza)La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della |
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