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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 22/07/2011, n. 16
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L.R. Molise 22/07/2011, n. 16
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell’aria. |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. Il Consiglio regionale: a) approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualità dell’aria, di seguito denominato “piano”, ed i relativi aggiornamenti; b) individua i valori limite di emissione di cui all’articolo 271, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative: a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 4 ag |
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Art. 4 - (Funzioni delle Province)1. Nell’ambito delle proprie competenze le Province: a) garantiscono il controllo della qualità dell’aria; b) provvedono alla tenuta e all’aggiornamento dell’Inventario delle emissioni di cui all’articolo 10; c) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano regionale; |
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Art. 5 - (Funzioni dei Comuni)1. Nell’ambito delle proprie competenze i Comuni: a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di in |
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Art. 6 - (Compiti dell’ARPAM)1. I Comuni, le Province e la Regione, ai sensi della legge regionale n. 38/1999, utilizzano la strut |
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Art. 7 - (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria)1. Il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente. 2. Rimane esclusa la disciplina riguardante gli ambienti di vita e lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all’interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata |
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Art. 8 - (Criteri per l’elaborazione e la definizione del piano e dei piani stralcio)1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell’aria, al fine di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione. 2. La valutazione dello stato della qualità dell’aria viene realizzata attraverso: a) l’utilizzo delle misurazioni prodotte, nel tempo, sul territorio regionale dall’ARPAM nell’ambito del rilevamento della qualità dell’aria; |
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Art. 9 - (Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente)1. La Regione istituisce il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente. 2. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi costituenti la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria, installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati. 3. La rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente è costituita dall’insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 5; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale. 4. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono utilizzate per la misurazione dei livelli di concentrazione di specifici inquinanti ai fini della gestione regionale della qualità dell’aria ambiente, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia. |
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Art. 10 - (Inventario regionale delle emissioni)1. L’inventario regionale delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell’aria e al SIRA. |
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Art. 11 - (Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme)1. L’ARPAM, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, lett. h), elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto è trasmesso alla Giunta regionale, alle Province |
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Art. 12 - (Poteri sostitutivi)1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge e delle disposizioni del piano regionale per la qualit |
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