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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 10/04/2020, n. 13
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Art. 1 - (Finalità)1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turb |
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CAPO I - Misure in favore delle imprese |
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Art. 2 - (Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19" con il quale la Regione incentiva il sistema del credito per i seguenti soggetti: a) imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, dei servizi, dell'industria e dell'artigianato; b) lavoratori autonomi. 2. Al fine dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 de |
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Art. 3 - (Misure di sostegno e soggetti attuatori)1. La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ai seguenti fini: |
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Art. 4 - (Attuazione delle misure di sostegno)1. Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi di cui all'articolo 3 in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore delle imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), numeri 1) e 2). 2. Le risorse del fondo di cui al comma 10 trasferite ai Confidi sono utilizzate, in sede di prima applicazione, nel rispetto del seguente criterio di destinazione: a) 70 per cento alla misura di sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) 30 per cento alla misura di sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). Eventuali rifinanziamenti del fondo potranno seguire quote diverse tra i due strumenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali. Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati per l’attuazione delle misure previste in questa legge fino al 30 giugno 2021 N5 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate. N1 3. Le risorse del fondo, di cui al comma 12, trasferite ai Confidi sono utilizzate per la misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). 4. Nel caso in cui dalla ripartizione del comma 2 risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, rimodulano il criterio di ripartizione al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. 5. La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità: |
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Art. 5 - (Criteri e modalità di attuazione)1. Con uno o più decreti dei dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti sono stabiliti: a) i termini e le modalità per la presentazione della domanda da parte dei Confidi per il trasferimento delle risorse del fondo ai sensi dell'articolo 3; b) i termini e le modalità di tra |
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Art. 6 - (Rendicontazione, controlli e restituzione)1. I Confidi producono alla struttura regionale competente idonea rendicontazione, quindicinale, intermedia e finale dell'attività di gestione delle risorse loro trasferite, del numero e dei tempi medi di istruttoria e di erogazione del credito o di accesso all |
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CAPO II - Altri interventi a favore delle imprese agricole |
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Art. 7 - (Misure specifiche di sostegno al settore dell'agricoltura)1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove ulteriori misure di sostegno ai settori agrituristico, zootecnico e agricolo di cui ag |
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Art. 8 - (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali)1. Per i soggetti con la residenza o sede legale o sede operativa nel territorio regionale, i termini relativi al pagamento dei contributi dovuti al Co |
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Art. 9 - (Disposizioni in deroga per le attività agrituristiche)1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della le |
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Art. 10 - (Misure di sostegno per il settore zootecnico)1. La Regione promuove i seguenti interventi a sostegno delle aziende agricole zootecniche: a) contributi una tantum per pecora fino a 6 euro per allevamenti iscritti a circuito IGP e fino a 4 euro per gli altri allevamenti; |
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Art. 11 - (Promozione della vendita a domicilio)1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (“Quadro temporaneo”), approvato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi realizzati dalle imprese agricole, ad esclusione di quelle agrituristiche, per favorire la vendita a domicilio: a) investimenti aziendali o interaziendali, finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali, realizzati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge fino alla proroga dei termin |
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Art. 12 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati. |
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Art. 13 - (Disposizioni finanziarie)1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali. 2. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) è autorizzata la spesa di euro 3.999.522,86 da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022. 3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5, dello stato di p |
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Art. 14 - (Dichiarazione d'urgenza)1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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