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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 30/03/2017, n. 12
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- L.R. 18/04/2019, n. 8
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) nonch&eac |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni di questa legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori. |
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Art. 4 - Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 |
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Art. 5 - Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza autorizzata1. Per ciascun impianto legittimato secondo le modalità di cui all'articolo 4, il gestore fornisce, entro quindici giorni dall'attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune competente per territorio e all'ARPAM, con l'indicazione dei sistemi effettivamente at |
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Art. 6 - Disciplina comunale o intercomunale1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 11, approvano un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando gli strumenti di programmazione urbanistica |
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Art. 7 - Contributi regionali1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai Comuni che approvano, singolarmente |
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Art. 8 - Impianti provvisori1. Nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'articolo 10 e delle procedure abilitative di cui all'articolo 4, in caso di co |
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Art. 10 - Criteri localizzativi1. Nella localizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questa legge si osservano i seguenti criteri: a) gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva sono posti in via prioritaria in zone non edificate; b) gli altri tipi di impianti sono posti in via |
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Art. 11 - Piani di rete e programmi di sviluppo1. I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questa legge trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comune competente i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale di cui all'articolo 6. La trasmissione an |
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Art. 12 - Rimozione di impianti1. I gestori di impianti radioelettrici sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo st |
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Art. 13 - Funzioni dell'ARPAM1. L'ARPAM svolge le attività di supporto tecnico ai Comuni connesse all'esercizio delle funzioni amministrative previste da questa legge ed in particolare: |
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Art. 14 - Azioni di risanamento1. A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità |
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Art. 15 - Aggiornamento del Catasto regionale1. I gestori degli impianti radioelettrici preesistenti all'entrata in vigore di questa legge trasmettono, entro sessanta |
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Art. 16 - Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare permanente, individua i siti ove localizzar |
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Art. 17 - Controllo e vigilanza degli impianti1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione di questa legge, co |
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Art. 18 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizio |
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Art. 19 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 30.000,00 per l'anno 2018, si provvede mediante |
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Art. 20 - Norme transitorie e finali1. I Comuni adottano la disciplina comunale e intercomunale di cui all'articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. |
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Art. 21 - Abrogazione1. La legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) è abroga |
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