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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 09/12/2005, n. 27292
1. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Relativa alla ripartizione degli oneri tra i singoli condomini - Valore - Titolo di credito del condominio - Configurazione - Titolo legittimante conseguentemente la concessione del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Atto idoneo, altresì, a fondare la condanna del singolo condomino moroso in sede di eventuale opposizione - Configurabilità - Condizioni. 2. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - In Genere. 3. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Riscossione dei contributi - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Fondamento - Distinzione tra oneri relativi a spese ordinarie e oneri riguardanti spese straordinarie - Ininfluenza.
1. La deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione d
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 6 luglio 2000 il Tribunale di Avellino rigettò l'opposizione proposta da Maria Luisa Tassa, condomina dell'edificio sito in Avellino, via Bellabona 102, contro il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento al Condominio della somma di 6.426.000 lire, quota de |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo del suo ricorso Maria Luisa Tassa censura la sentenza impugnata per aver affermato la deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione della ripartizione della spesa è della esistenza del suo debito, e denunzia violazione dell'art. 115 del codice civile. La deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, e di cui ambito è dunque ristretto alla sola ver |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. |
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11/10/2024
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