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Ord. C. Cass. civ. 28/06/2017, n. 16258

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Edilizia e immobili - Condominio - Sopraelevazione - Decoro architettonico - Pregiudizio - Accertamento - Fattispecie.

Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito. A tal fine non rileva decisivamente il distinguo fra facciata principale, o meno, dell'edificio, in quanto, nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile. (Nella fattispecie è stato confermato l'ordine di demolizione di un manufatto coperto - tettoia con angolo cottura - realizzato in sopraelevazione su porzione di un terrazzo sito al piano attico dell'edificio condominiale, in quanto lesivo del decoro architettonico).

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