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Sent. C. Cass. 15/10/2008, n. 25191

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sporgenza di tetto piovente - Non è nuova costruzione - Conseguenze
1. La sporgenza di un tetto piovente, di modesta entità, non è qualificabile come nuova costruzione e conseguentemente non è soggetta alla disciplina normativa relativa al rispetto delle distanze legali.

1a. (DIST) - Ved. «Distanze legali nelle costruzioni». 1n. Codice civile - Art. 873 (Distanze nelle costruzioni) - Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

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