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Sent.C. Stato 27/04/2010, n. 2384

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1. Appalti LS - Gara - Aggiudicazione - Illegittima - Risarcimento del danno per perdita di chance - Quantificazione
1. Il risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione - in materia di pubblici appalti di lavori e servizi - è riferito sostanzialmente a quella che si definisce perdita di chance, ovvero al guadagno che l’impresa avrebbe potuto ottenere, in base ad una ragionevole valutazione di probabilità e alle regole del mercato. La quantificazione del danno deve essere direttamente rapportata all’utile che l’impresa avrebbe conseguito, a seguito dell’aggiudicazione illegittimamente negata.

1. Conf. Cass. 25 ottobre 2007 n. 22370 [R=WCS25O0722370]; C. Stato V 12 febbraio 2007 n. 593 [R=WCS12F07593] e V 6 febbraio 2007 n. 478. [R=WCS6F07478] 1n/1. L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F - Art. 345 - È facoltativo all’ Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’ importare delle opere non eseguite. All’art. 345 suddetto corrisponde l’art. 122 del Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 : Art. 122 (Recesso dal contratto e valutazione del decimo) - (c.1) La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. (c.2) Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. 1n/2. L. 11 febbraio 1994 n. 109 - Art. 37 septies (Risoluzione del rapporto di concessione) - (c.1) Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: (omissis), lett. c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario. All’art. 37 septies, c.1, lett. c) della L. 94/109 corrisponde l’identica norma dell’art. 158, c.1, lett. c) del Cod. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
[L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345 (1n); L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 septies, c.1, lett. c) (1n)]

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