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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. UE 16/04/2014, n. 517
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[Premessa]IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo N1, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria N2, considerando quanto segue: (1) La quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), di cui l’Unione è parte N3, ha affermato che, sulla base degli attuali dati scientifici, è opportuno che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima. (2) Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione ha adottato una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, che è stata rilevata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 maggio 2011 ed è stata approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 marzo 2012. In tale tabella di marcia la Commissione ha definito modalità efficienti sotto il profilo dei costi per conseguire nell’Unione le necessarie riduzioni delle emissioni complessive entro il 2050. Tale tabella di marcia fissa i contributi settoriali necessari in sei settori. Le emissioni diverse dal CO2, compresi i gas fluorurati a effetto serra, ma escluse le emissioni diverse dal CO2provenienti dall’agricoltura, dovrebbero essere ridotte del 72-73% entro il 2030 e del 70-78% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Se si prende come anno di riferimento il 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO2, escluse quelle agricole, del 60-61% entro il 2030. Le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nel 2005 sono state stimate a 90 milioni di tonnellate (Mt) di CO2equivalente. Per conseguire una riduzione del 60% occorre ridurre le emissioni a circa 35 Mt di CO2equivalente entro il 2030. Tenuto conto di una stima di 104 Mt di CO2equivalenti nel 2030, basata sulla piena applicazione della normativa dell’Unione in vigore, è necessario un ulteriore calo di circa 70 Mt di CO2equivalente. (3) La relazione della Commissione del 26 settembre 2011 sull’applicazione, gli effetti e l’adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio N4, ha concluso che le vigenti misure di contenimento, se pienamente applicate, consentirebbero di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Tali misure dovrebbero pertanto essere mantenute e chiarite sulla base dell’esperienza acquisita nella loro applicazione. Alcune misure dovrebbero essere estese ad altre apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati a effetto serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero. L’obbligo di istituire e tenere registri delle apparecchiature contenenti detti gas dovrebbe essere esteso ai commut |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - OggettoL’obiettivo del presente regolamento è quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Di consegu |
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Articolo 2 - DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «gas fluorurati a effetto serra», gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell’allegato I, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze; 2) «idrofluorocarburi» o «HFC», le sostanze elencate nella sezione 1 dell’allegato I o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze; 3) «perfluorocarburi» o «PFC», le sostanze elencate nella sezione 2 dell’allegato I o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze; 4) «esafluoruro di zolfo» o «SF6», la sostanza elencata nella sezione 3 dell’allegato I o le miscele che contengono tale sostanza; 5) «miscela», un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell’allegato I o nell’allegato II; 6) «potenziale di riscaldamento globale» o «GWP», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell’anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2, di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a norma dell’allegato IV; 7) «tonnellata di CO2 equivalente», la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale; 8) «operatore», la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore; 9) «uso», l’impiego di gas fluorurati a effetto serra nella produzione, manutenzione o assist |
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CAPO II - CONTENIMENTO |
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Articolo 3 - Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra1. Il rilascio intenzionale nell’atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l’uso previsto. 2. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto s |
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Articolo 4 - Controlli delle perdite1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate. I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite ai sensi del presente articolo purché rispettino una delle condizioni seguenti: a) presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1% riportato nelle specifiche tecniche |
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Articolo 5 - Sistemi di rilevamento delle perdite1. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l’apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamen |
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Articolo 6 - Tenuta dei registri1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; |
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Articolo 7 - Emissioni dei gas fluorurati a effetto serra in rapporto alla produzione1. I produttori di composti fluorurati prendono, per quanto possibile, tutte le precauzioni necessarie per limitare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra durante: |
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Articolo 8 - Recupero1. Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all’articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature: |
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Articolo 9 - Regimi di responsabilità del produttoreFatta salva la vigente legislazione dell’Unione, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di regimi di responsabili |
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Articolo 10 - Formazione e certificazione1. Gli Stati membri, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, stabiliscono o adeguano programmi di certificazione, compresi i processi di valutazione. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione per le persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti: a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f); b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell’articolo 4, paragrafo 1; c) recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1. 2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5. 3. I programmi di certificazione e i corsi di formazione di cui ai paragrafi 1 e |
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CAPO III - IMMISSIONE IN COMMERCIO E CONTROLLO DELL’USO |
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Articolo 11 - Restrizioni all’immissione in commercio1. L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data ivi indicata, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas fluorurato che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito, nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso |
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Articolo 12 - Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature1. I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica solo a: a) apparecchiature di refrigerazione; b) apparecchiature di condizionamento; c) pompe di calore; d) apparecchiature di protezione antincendio; e) commutatori elettrici; f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici; g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra; h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; i) cicli Rankine a fluido organico. 2. I prodotti o le apparecchiature soggetti a esenzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, sono etichettati come tal |
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Articolo 13 - Controllo dell’uso1. È vietato l’uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione. Alle installazioni che utilizzano una quantità di esafluoruro di zolfo inferiore a 850 kg l’anno, riguardo alla pressofusione del magnesio e al riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione, il divieto si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2018. |
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Articolo 14 - Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV. 2. All’atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformit&agra |
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CAPO IV - RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI IDROFLUOROCARBURI IMMESSA IN COMMERCIO |
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Articolo 15 - Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio1. La Commissione provvede affinché la quantità di idrofluorocarburi che i produttori e gli importatori possono immettere in commercio nell’Unione ogni anno non superi la quantità massima per l’anno in questione calcolata conformemente all’allegato V. I produttori e gli importatori assicurano che la quantità di idrofluorocarburi calcolata conformemente all’allegato V che ognuno di essi immette in commercio non superi la loro rispettiva quota assegnata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, o trasferita ai sensi dell’articolo 18. 2. Il presente articolo non si appl |
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Articolo 16 - Assegnazione di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi1. Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina per ogni produttore e per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012. I valori di riferimento sono calcolati conformemente all’allegato V del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24. |
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Articolo 17 - Registro1. Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione istituisce un registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi e ne assicura il funzionamento («il registro»). I seguenti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel registro: a) i produttori e gli importatori |
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Articolo 18 - Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate1. Ogni produttore o importatore per il quale sia stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 3, e a cui è stata assegnata una quota a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, può trasferire, nel registro di cui all’articolo 17, paragrafo 1, la quota, in parte o in toto, a un altro produttore o |
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CAPO V - COMUNICAZIONI |
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Articolo 19 - Comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I o II1. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione. Il presente paragrafo si applica anche alle imprese che ricevono delle quote ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1. 2. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha distrutto una tonnellata metrica o 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o |
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Articolo 20 - Raccolta di dati sulle emissioniGli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal present |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 21 - Riesame1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 relativo all’aggiornamento degli allegati I, II e IV sulla base di nuove relazioni di valutazione adottate dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici o di nuove relazioni del gruppo di esperti per la valutazione scientifica del protocollo di Montreal sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate. 2. Sulla base delle informazioni sull’immissione in commercio dei gas elencati negli allegati I e II comunicate ai sensi dell’articolo 19 e sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra rese disponibili a norma dell’articolo 20 e sulla base di qualsiasi informazione pertinente ricevuta dagli Stati membri, la Commissione controlla l’applicazione e gli effetti del presente regolamento. |
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Articolo 22 - Esercizio della delega1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafo 15, e all’articolo 21, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 |
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Articolo 23 - Forum consultivoNell’attuazione del presente regolamento, la Commissione assicura una partecipazione equilibrata di rappresentanti d |
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Articolo 24 - Procedura di comitato |
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Articolo 25 - Sanzioni1. Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
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Articolo 26 - AbrogazioneIl regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatto salvo il rispetto dei requisiti di detto re |
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Articolo 27 - Entrata in vigore e data di applicazioneIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&rs |
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Allegato I - Gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 2, punto 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato II - Altri gas fluorurati a effetto serra soggetti a obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 19Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato III - Divieti di immissione in commercio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato IV - Metodo di calcolo del GWP delle misceleParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato V - Calcolo della quantità massima, dei valori di riferimento e delle quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato VI - Meccanismo di assegnazione di cui all’articolo 161. Determinazione della quantità da assegnare alle imprese per le quali è stato fissato un valore di riferimento a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3 Ogni impresa per la quale è stato fissato un valore di riferimento riceve una quota corrispondente all’89 % del valore di riferimento moltiplicato per la percentuale indicata nell’allegato V per l’anno in questione. 2. Determinazione della quantità da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 La somma dell |
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Allegato VII - Dati da comunicare ai sensi dell’articolo 191. I produttori di cui all’articolo 19, paragrafo 1, comunicano quanto segue: a) le quantità totale di ogni sostanza elencate negli allegati I e II che hanno prodotto nell’Unione, indicando le principali categorie di applicazione in cui la sostanza è utilizzata; b) le quantità di ogni sostanza elencata nell’allegato I e, ove del caso, nell’allegato II che hanno immesso sul mercato dell’Unione, specificando separatamente le quantità immesse sul mercato per essere impiegate come materia prima, per l’esportazione diretta, ai fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, per essere utilizzate in materiale militare, per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore, nel settore de |
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Allegato VIII - Tavola di concordanza |
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