L’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la predetta ritenuta del 10 per cento deve essere operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico, relativi a:
— spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997 R e s.m.i. è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pa