Provv.Conf. Stato-Regioni 21/12/2000, n. 1110 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN5125

Provv.Conf. Stato-Regioni 21/12/2000, n. 1110

Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro.
Scarica il pdf completo
57346 427684
[Premessa]



La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le province autonome di Trento e Bolzano


Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
57346 427685
Premesso:

che il fenomeno degli infortuni sul lavoro, con altissima frequenza di casi mortali e di gravissima invalidità, costituisce una perdurante, grave emergenza sociale, di carattere nazionale;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
57346 427686
Rilevato:

che con il documento "Carta 2000 Sicurezza sul lavoro" sono state definite le linee generali degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro condivise da tutti i livelli di governo e delle parti sociali e fondamentalmente incentrate sulle seguenti iniziative:

armonizzazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro con quella più recente di recepimento comunitario tenendo conto della specificità del sistema produttivo italiano;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
57346 427687
Rilevato:

A) che il Piano sanitario nazionale:

individua fra le priorità programmatiche la riduzione dell'incidenza degli infortuni sul lavoro per almeno il 10 per cento, con particolare riferimento ai settori lavorativi a maggior rischio ed agli infortuni di maggior gravità, e la riduzione del numero di malattie correlate al lavoro;

definisce quali strategie d'intervento per il conseguimento di tali finalità il potenziamento e coordinamento di tutte le attività di prevenzione e vigilanza, la piena applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, la promozione di iniziative che favoriscono l'aggiornamento, informazione e formazione di tutti i soggetti della prevenzione, la sistematica verifica della qualità degli interventi effettuati, la costruzione di sistemi di sorveglianza epidemiologica finalizzati a monitorare la patologia da lavoro;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
57346 427688
Rilevato:

che alle aziende UU.SS.LL. compete di rendere operativi gli indirizzi regionali provvedendo alla destinazione finale delle

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
57346 427689
Considerato altresì:

che, ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legge agli ispettori del lavoro, con legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e con il decreto legislativo n. 626 del 1994, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è affidata alle regioni e province autonome;

che la programmazione delle attività delle ASL e degli altri enti ed organismi che hanno competenza in materia di prevenzione del lavoro deve

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
57346 427690
Preso atto:

che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 maggio 2000, ha approvato il "Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro" con il quale si stabilisce di:

affidare il coordinamento degli interventi nel settore della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ad un comitato interministeriale presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale che si interfaccia con le regioni definendo obiettivi ed azioni conseguenti e ricercando criteri uniformi di intervento da ratificarsi in apposito protocollo d'intesa;

valorizzare il ruolo che tutta la pubblica amministrazione è chiamata a svolgere nell'ambito dell'assistenza alle imprese, soprattutto di quelle medio piccole;

prevedere l'adozione di misure d'incentivazione per la realizzazione d'interventi di miglioramento delle condizioni d'igiene e sicurezza del lavoro;

Convengono sui punti di seguito indicati:

1) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni si impegnano ad utilizzare le risorse rispettivamente a loro disposizione, in una strategia di più forte integrazione, cooperazione e coordinamento al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione e vigilanza sui fenomeni oggetto del presente protocollo;

2) i presidenti delle regioni e delle province autonome, esercitano il coordinamento regionale delle iniziative rivolte all'informa

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Sicurezza
  • Agenti fisici
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro

CHE COSA È LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - REQUISITI E CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI (Requisiti di forma; Requisiti di sostanza) - EFFETTI DELLA DELEGA E OBBLIGHI NON DELEGABILI (Esonero di responsabilità; Obbligo di vigilanza che permane; Funzioni non delegabili; Delega parzialmente invalida; Invalidità della delega ed esercizio di fatto) - DIFFERENZE TRA LA DELEGA ED ALTRE FATTISPECIE (Nomina di altre figure; La subdelega).
A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Prevenzione Incendi
  • Locali di pubblico spettacolo
  • Sicurezza

Le norme di sicurezza e antincendio per le attività di spettacolo viaggiante

A cura di:
  • Alfonso Mancini