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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Lett. Circ. Min. Lavoro e Prev. Soc. 25/01/2011, n. 15
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Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Leg.vo 3 agosto 2009, n. 106Considerando che: - l'amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri dell'Unione Europea per la classificazione delle sostanze pericolose; - anche per le attività Esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto (di seguito denominate ESEDI) il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare quanto disposto dal Titolo IX, Capo III del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Leg.vo 3 agosto 2009, n. 106 (chiamato in seguito D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i.), ad eccezione di quanto previsto dall'art. 249, comma 2; - le attività di smaltimento e rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate devono essere effettuate da imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»; - le azien |
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ALLEGATO 1 - ELENCO ATTIVITÀ «ESEDI»a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili: 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse; 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m²) di lastre o mattonelle in vinilamianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari; 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature); 4) spostamento non traumatico di lastr |
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17/12/2024
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