Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Il provvedimento prevede la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati per i quali è prevista la sola multa o ammenda, ad eccezione, tra gli altri, di quelli in materia di: edilizia ed urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; salute e sicurezza sul lavoro. Prevista inoltre la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro, purché entro i 10mila Euro. Infine segnaliamo che dovranno essere abrogati alcuni reati, tra i quali: deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi; invasione di terreni o edifici, a meno che non si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Le modifiche all'ordinamento saranno introdotte tramite successivi decreti legislativi.
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12073969262577
Art. 1 - Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;
c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'
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12073969262578
Art. 2 - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprietà intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
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Capo II - Sospensione del procedimento con messa alla prova
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12073969262580
Art. 3 - Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
«Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
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12073969262581
Art. 4 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:
«Titolo V-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova
Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri
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12073969262582
Art. 5 - Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Capo X-bis - Disposizioni in materia di messa alla prova
Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà d
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12073969262583
Art. 6 - Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova
1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale,
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Art. 7 - Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia
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Art. 8 - Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di
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Capo III - Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili
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Art. 9 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare
1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».
«Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevu
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Art. 11 - Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine
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Art. 12 - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato
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Art. 13 - Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data
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Art. 14 - Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
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Art. 15 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
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Capo IV - Disposizioni comuni
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Art. 16 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio
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DISCIPLINA DELLA SOLIDARIETÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA (Normativa di riferimento per appalti pubblici e privati; Ambito applicativo; Durata del vincolo di obbligazione in solido; Modifiche introdotte dal D.L. 25/2017) - ULTERIORI NORME SPECIFICHE PER GLI APPALTI PUBBLICI - TUTELA GENERALE IN VIA RESIDUALE DISPOSTA DAL CODICE CIVILE - SICUREZZA SUL LAVORO - SOLIDARIETÀ FISCALE, LE NORME ORA SOPPRESSE.
Trattazione sistematica ed analitica delle tematiche afferenti alle espropriazioni per pubblica utilità, degli aspetti più controversi del procedimento ablativo, dell’indennità di esproprio, dell’occupazione illegittima e delle sue soluzioni, tra cui l’art.42 bis del D.P.R. n. 327/2001, e degli strumenti alternativi agli espropri.
Analisi normativa ed aggiornamento pratico dalla fase di affidamento alla conclusione del contratto di subappalto e sub-affidamento.
Casistica, orientamenti, giurisprudenza e soluzioni applicative per gli addetti ai lavori. Programma aggiornato al Nuovo codice appalti.
Trattazione sistematica ed analitica delle tematiche afferenti alle espropriazioni per pubblica utilità, degli aspetti più controversi del procedimento ablativo, dell’indennità di esproprio, dell’occupazione illegittima e delle sue soluzioni, tra cui l’art.42 bis del D.P.R. n. 327/2001, e degli strumenti alternativi agli espropri.
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Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset
Disciplina antiriciclaggio italiana ed europea - Il registro dei titolari effettivi - Strumenti di prevenzione nel mercato europeo - Casistica reati di riciclaggio e antiriciclaggio - Antiriciclaggio nel sistema bancario e creditizio - Strumenti di pagamento alternativi e criptovalute - Antiriciclaggio nelle aste giudiziarie immobiliari
Prefazione a cura dell’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio di SACE
Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 11/03/2022, n. 55 sul registro dei titolari effettivi
Guida pratica dal computo all’asseverazione
Quali asseverazioni per quali bonus fiscali - Criteri e procedure per la verifica di congruità - Esame della modulistica e guida alla compilazione - Incarico di asseveratore, compensi e coperture assicurative - Visto di conformità, verifiche e compensi - Raccolta normativa e prassi ragionata essenziale - 5 esempi dal computo al quadro economico all’asseverazione
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Sicurezza sismica degli edifici esistenti nelle NTC 2018 - Dalla pericolosità al rischio sismico - Misura della vulnerabilità e del danno in caso di evento - Classificazione del rischio sismico degli edifici - Applicazioni pratiche e casi di studio - Regole fiscali per il Sismabonus e adempimenti per la fruizione - Normativa fiscale e prassi amministrativa
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