La Legge detta i principi generali in materia di spettacolo e dispone alcune deleghe al Governo.
Viene inoltre istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, il quale svolge compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.
Il provvedimento reca poi disposizioni di natura finanziaria per l’incremento del Fondo unico per lo spettacolo e misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto.
La Legge introduce infine benefici e incentivi fiscali per lo spettacolo. In particolare, al fine di incentivare la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, con una modifica all'art. 1, comma 1, del D.L. 83/2014, la Legge estende a tutti i settori dello spettacolo il cd. "Art-Bonus", ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura. La misura, sinora applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, viene estesa alle erogazioni in favore di istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.