Il provvedimento semplifica le comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali ed istituisce anche un collegamento diretto, mediante il canale telematico, tra Agenzia del territorio e Ministero dell'interno.
In particolare l'art. 1 del decreto in esame ha abrogato il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/2001), il quale così disponeva: «I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile».
Il nuovo decreto prevede inoltre che i notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.