D. Leg.vo 29/05/2017, n. 98 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 29/05/2017, n. 98

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;

Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell’Automobile Club d’Italia;

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Art. 1. - Documento unico di circolazione e di proprietà

1. A decorrere dal “1° gennaio 2020”N1, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.

2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata “documento unico”, sono annotati:

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Art. 2. - Procedura di rilascio

1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all’articolo 1 in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) presso qualsiasi Sportello telematico dell’automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici dell’ACI in quanto STA;

b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

2. Per il rilascio e l’aggiornamen

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Art. 3. - Ulteriori disposizioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazi

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Art. 4. - Relazione al Parlamento

1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in

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Art. 5. - Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 93:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.”;

2) il comma 9 è soppresso;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.”;

b) all’articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il

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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al termine di cui all’articolo 1, comma 1, mantengono la loro validità. Qualora div

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Art. 7. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal

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