Il provvedimento - in attuazione dell'art. 2, comma 2, della L. 67/2014, recante delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria - dispone la depenalizzazione e la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad esclusione di quelli contenuti nell'elenco delle leggi di cui all'Allegato al presente decreto, tra le quali si segnalano la normativa dell'edilizia e dell'urbanistica, dell'ambiente, territorio e paesaggio e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene previsto che la sostituzione delle sanzioni amministrative a quelle penali si applica anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento (06/02/2016). Si evidenzia che nel caso in cui il procedimento penale sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, il giudice dell'esecuzione è chiamato a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, e in particolare l’articolo 2, comma 2;
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24219316525843
Art. 1. - Depenalizzazione di
reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggrav
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24219316525844
Art. 2. - Depenalizzazione di
reati del codice penale
a) nel primo comma, le parole “è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000”;
b) nel secondo comma, le parole “La pena è aumentata da un terzo alla metà” sono sostituite dalle seguenti: “Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.”.
2. All’
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a) all’articolo 8, primo comma, infine, dopo la parola “reato” sono aggiunte le seguenti: “, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi”;
b) all’articolo 11:
1) al primo comma, le parole “reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l’arresto fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commess
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24219316525846
Art. 4.- Sanzioni
amministrative accessorie
1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l’autorità amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività
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24219316525847
Art. 5. - Disposizione di
coordinamento
1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decret
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24219316525848
Art. 6. - Disposizioni
applicabili
1. Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste d
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24219316525849
Art. 7. - Autorità
competente
1. Per le violazioni di cui all’articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l’autorità individuata a norma dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n
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24219316525850
Art. 8. - Applicabilità
delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con de
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Art. 9. - Trasmissione degli
atti all’autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
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Art. 10. - Disposizioni
finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente d
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Allegato - Elenco delle leggi
contenenti reati puniti con la sola pena pecuniaria esclusi dalla
depenalizzazione a norma dell’art. 2 della legge n. 67/2014
(Art. 1)
AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.
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