D. Leg.vo 06/03/2017, n. 40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 06/03/2017, n. 40

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Capo I - Definizioni e finalità
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Art. 1. - Oggetto e denominazioni

1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.

2. Nel presente decreto sono denominati:

a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per programmi di intervento;

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Art. 2. - Istituzione del servizio civile universale e finalità

1. È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e no

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Art. 3. - Settori di intervento

1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

a) assistenza;

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Capo II - Programmazione e attuazione del servizio civile universale
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Art. 4. - Programmazione

1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3. N16

2. Il Piano triennale tiene conto del contesto

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Art. 5. - Programmi di intervento

1. I programmi di intervento possono riguardare uno o più settori di cui all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti.

2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.

3. Le s

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Capo III - Soggetti del servizio civile universale
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Art. 6. - Funzioni dello Stato

1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti, le attività di controllo ed

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Art. 7. - Funzioni delle regioni e province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale; si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 4; N12

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Art. 8. - Funzioni degli enti di servizio civile universale

1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli ope

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Art. 9. - Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale

1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.

2. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di

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Art. 10. - Consulta nazionale per il servizio civile universale

1. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale.

2. La Consulta nazionale per il servizio civile universa

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Art. 10-bis. - Centro nazionale del servizio civile universale

N17

1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell’Aquila.

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Capo IV - Realizzazione del servizio civile universale
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Art. 11. - Albo degli enti di servizio civile universale

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.

2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

3. Al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minim

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Art. 12. - Servizio civile in Italia

1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo perio

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Art. 13. - Servizio civile all'estero

1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero, nella percentuale individuata nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi, nell'ambito di programmi di intervento realizzati

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Capo V - Disciplina del rapporto di servizio civile universale
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Art. 14. - Requisiti di partecipazione

N10

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini ital

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Art. 15. - Procedure di selezione

1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione

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Art. 16. - Rapporto di servizio civile universale e durata

1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio

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Art. 17. - Trattamento economico e giuridico degli operatori volontari

1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento di cui all'articolo 24. Con cadenza biennale si provvede all'incremento dell'assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In fase di prima applicazione, l'assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, alla data d

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Art. 18. - Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro

1. Le università degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante

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Art. 19. - Attestato di svolgimento del servizio civile universale

1. Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale comp

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Capo VI - Controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale
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Art. 20. - Controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale

1. La legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti

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Art. 21. - Valutazione dei risultati dei programmi di intervento

1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate è svolta dalla Presidenza del Consiglio

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Art. 22. - Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale

1. Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servi

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Art. 23. - Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e s

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Capo VII - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 24. - Fondo nazionale per il servizio civile

1. Il servizio civile universale è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gen

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Art. 25. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov

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Art. 26. - Norme transitorie e finali

1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio

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