Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/09/1993, n. 360
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1.1. All'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, alla lettera A, dopo le parole: «di inizio e fine» l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.»; |
|
Art. 2.1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifica |
|
Art. 3. |
|
Art. 4.1. All'art. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 5.1. All'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) |
|
Art. 6. |
|
Art. 7.1. All'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «veicolo che» sono inserite le seguenti: «nella propria configurazione di marcia»; b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «manufatti indivisibili» sono aggiunte le seguenti: «, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi,»; c) il comma 3, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è sostituito dal seguente: «È considerato trasport |
|
Art. 8. |
|
Art. 9. |
|
Art. 10. |
|
Art. 11.1. All'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 12.1. All'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazion |
|
Art. 13.1. All'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 |
|
Art. 14. |
|
Art. 15. |
|
Art. 16.1. All'art. 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I conce |
|
Art. 17.1. All'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dopo le parole: |
|
Art. 18. |
|
Art. 19. |
|
Art. 20. |
|
Art. 21. |
|
Art. 22.1. All'art. 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 23. |
|
Art. 24. |
|
Art. 25. |
|
Art. 26. |
|
Art. 27.1. All'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 28.1. All'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cmq, |
|
Art. 29. |
|
Art. 30.1. All'art. 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Caratteristiche costruttive e funzionali e disposit |
|
Art. 31. |
|
Art. 32.1. All'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 33. |
|
Art. 34. |
|
Art. 35.1. All'art. 76 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 36.1. All'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8 è aggiunto, in |
|
Art. 37. |
|
Art. 38.1. Il testo dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituto dal seguente: «1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. 2. È ammessa, nell'ambito delle |
|
Art. 39. |
|
Art. 40. |
|
Art. 41. |
|
Art. 42.1. All'art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono a |
|
Art. 43. |
|
Art. 44. |
|
Art. 45.1. All'art. 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 46. |
|
Art. 47. |
|
Art. 48. |
|
Art. 49. |
|
Art. 50. |
|
Art. 51. |
|
Art. 52. |
|
Art. 53. |
|
Art. 54. |
|
Art. 55.1. All'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono appo |
|
Art. 56.1. All'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 57.1. All'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dopo le parole: «come previsto nel regolamento,» la parola: «deve» è sostituita dalla seguente: «può» e la lettera E è sostituita dalla seguente: «E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti catego |
|
Art. 58.1. All'art. 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
|
Art. 59. |
|
Art. 60.1. All'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 la parola: «dell'Ente» è soppressa, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigil |
|
Art. 61.1. All'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 62. |
|
Art. 63.1. All'art. 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni |
|
Art. 64.1. All'art. 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 65. |
|
Art. 66. |
|
Art. 67.1. All'art. 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 68. |
|
Art. 69.1. All'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le segue |
|
Art. 70.1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da: «i 90 km/h» a: «nei centri abitati.» sono sostituite dalle seguenti: «i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le |
|
Art. 71. |
|
Art. 72. |
|
Art. 73. |
|
Art. 74.1. All'art. 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al com |
|
Art. 75. |
|
Art. 76. |
|
Art. 77. |
|
Art. 78. |
|
Art. 79. |
|
Art. 80.1. All'art. 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificaz |
|
Art. 81. |
|
Art. 82. |
|
Art. 83. |
|
Art. 84.1. All'art. 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 85. |
|
Art. 86.1. All'art. 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 87. |
|
Art. 88. |
|
Art. 89.1. All'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: a) M1, b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi, c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, |
|
Art. 90. |
|
Art. 91.1. All'art. 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 92. |
|
Art. 93. |
|
Art. 94. |
|
Art. 95.1. All'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le pa |
|
Art. 96. |
|
Art. 97. |
|
Art. 98. |
|
Art. 99.1. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le par |
|
Art. 100. |
|
Art. 101. |
|
Art. 102. |
|
Art. 103.1. All'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le s |
|
Art. 104. |
|
Art. 105. |
|
Art. 106. |
|
Art. 107. |
|
Art. 108. |
|
Art. 109.1. All'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è così sostituito: |
|
Art. 110. |
|
Art. 111. |
|
Art. 112. |
|
Art. 113. |
|
Art. 114. |
|
Art. 115.1. All'art. 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, |
|
Art. 116.1. All'art. 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 117. |
|
Art. 118. |
|
Art. 119. |
|
Art. 120.1. Il testo dell'art. 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, comuni 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa vi |
|
Art. 121. |
|
Art. 122. |
|
Art. 123. |
|
Art. 124. |
|
Art. 125. |
|
Art. 126. |
|
Art. 127.1. All'art. 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni deg |
|
Art. 128.1. All'art. 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «1° luglio 1993.» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1993» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando sa |
|
Art. 130.1. All'art. 237 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti |
|
Art. 131. |
|
Art. 132.1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1993.
|
Dalla redazione
- Strade
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Urbanistica
- Norme tecniche
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
L’installazione di impianti pubblicitari stradali
- Alfonso Mancini
- Norme tecniche
- Materiali e prodotti da costruzione
- Norme armonizzate
Norme armonizzate e Valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione
- Angela Perazzolo
- Costruzioni in zone sismiche
- Norme tecniche
La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi
- Alfonso Mancini
- Opere idrauliche, acquedottistiche, marittime e lacuali
- Dighe
- Costruzioni
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Norme tecniche
Norme tecniche e amministrative per le dighe e gli sbarramenti di ritenuta
- Alfonso Mancini
- Norme tecniche
- Norme armonizzate
Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 1/7 - Sistema edilizio e tecnologico
- Gaetano Miti
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/12/2024
- Cambio della guardia tra bonus da Italia Oggi
- Per la sicurezza sul lavoro raddoppiano gli ispettori da Italia Oggi
- Impossibile affidare gratis la gestione di impianti sportivi da Italia Oggi
- Rush finale sulla progettazione da Italia Oggi
- Appalti integrati, tempi congrui da Italia Oggi
- Sempre possibile revocare il project financing da Italia Oggi