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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 12/09/2018, n. 116
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 40; |
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Art. 1. - Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato nonché integrazioni ai documenti allegati al disegno di legge di bilancio1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
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Art. 2. - Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25-bis: 1) al comma 8, le parole |
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Art. 3. - Revisione dell'allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di relazioni tecniche di provvedimenti normativi e di variazioni e flessibilità di bilancio1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile.»; b) all'articolo 23, comma 3, dopo le parole: «saldi di finanza pubblica» è inserita la seguente: «programmati» e, alla lettera a), le parole da «relative ai fattori legislativi» fino a «del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nonché alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime |
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Art. 5. - Entrate finalizzate per legge1. All'articolo 36 della legge |
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Art. 6. - Revisione del Conto riassuntivo del tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria1. All'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In alternativa alla gestione tramite funzionari delegati, le amministrazioni centrali possono stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a valere su apposita imputazione del bilancio dello Stato.»; 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al fine di mantenere l'operatività delle gestioni contabili interessate, gli introiti derivanti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché, limitatamente ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in favore del personale riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle relative gestioni, dall'Unione europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati negli stati di previsione dei Ministeri interessati.»; 3) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Le restanti somme riguardanti versamenti effettuati dall'Unione europea affluiscono sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono gestite secondo le disposizioni riguardanti il medesimo Fondo di rotazione. Al fine di garantire la continuità operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, nel primo esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del presente comma, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unità elementari di bilancio.»; b) al comma 8 dopo le parole «Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali» sono inserite le seguenti: «o conti correnti di tesoreria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo.». 2. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 44-quater è sostituito dal seguente: «Art. 44-qu |
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Art. 7. - Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono app |
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Art. 8. - Bilancio di genere1. All'articolo 38-septies, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a |
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Art. 9. - Abrogazione e modificazione di norme1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 10. - Disposizioni transitorie1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta). - 1. Considerata la natura di necessità e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato dotate di fondi scorta di cui all'articolo 7-ter al fine di garantire una programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, può autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai se |
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Art. 11. - Entrata in vigore1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazion |
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Allegato 1 - Principi contabili generali1. Principio della annualità I documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 2. Principio dell'unità Il bilancio dello Stato rappresenta una entità giuridica unica e unitaria, articolata in uno stato di previsione dell'entrata e tanti stati di previsione della spesa corrispondenti al numero dei Ministeri, e, il bilancio di previsione e il Rendiconto generale dello Stato non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune entrate alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa. Il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante la gestione. 3. Principio dell'universalità Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a ciascuno stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio. 4. Principio dell'integrità Il principio dell'integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, richiede che tutte le entrate del bilancio, sia in fase di previsione che di rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, allo stesso modo, le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. E' incompatibile con il principio l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e simili fatti a scopo determinato. Sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa, ai fini della gestione e della rendicontazione, di particolari entrate, ove previste da apposita disposizione legislativa. Il medesimo principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali. 5. Principio della veridicità Il principio della veridicità fa riferimento alla necessità di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il principio della veridicità si applica ai documenti di rendicontazione e di gestione e anche a quelli di previsione. In questi ultimi il principio si applica attraverso la rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti. Il principio della veridicità è integrato dai principi di attendibilità e correttezza e deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio. I bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile. 6. Principio dell'attendibilità Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, prevede che le previsioni e in generale tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio richiede che si faccia riferimento a valori attendibili e ad analisi e a stime ragionevoli, determinate in conformità alla legislazione vigente e basate su aspettative attendibili di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Le informazioni contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da errori e distorsioni rilevanti. Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali. L'applicabilità di tale principio è estesa anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori del bilancio e al rendiconto e ai relativi documenti accompagnatori. 7. Principio della correttezza Il princip |
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