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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 27/05/2008, n. 93
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D.L. 27/05/2008, n. 93
D.L. 27/05/2008, n. 93
Con le modifiche introdotte da:
- L. 24 luglio 2008, n. 126 (Legge di conversione). In vigore dal 27/07/2008, in corsivo.
- L. 23/12/2009, n. 191
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
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Art. 2. - Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, R effettuate nel periodo suddetto; |
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Art. 3. - Rinegoziazione mutui per la prima casa1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presen |
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Art. 4. - Sviluppo dei servizi di trasporto aereo(Soppresso) |
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Art. 5. - Copertura finanziaria1. - 8. Omissis 9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, R sono apportate le seguenti modificazioni: a) Omissis b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: |
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