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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 11/06/2024, n. 76
D.L. 11/06/2024, n. 76
D.L. 11/06/2024, n. 76
In vigore dal 11/06/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 08/08/2024, n. 111 (legge di conversione), in vigore dal 10/08/2024
- Errata-Corrige in G.U. 12/06/2024.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l’articolo 11; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l’articolo 67 -ter , comma 2; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l’articolo 1, comma 437; |
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Capo I - Ricostruzione post-calamità |
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Art. 1. - Contributi per beni mobili1. All’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti: «6-ter. Il Commissario straordinario, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-q |
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Art. 2. - Contributi per la delocalizzazione e l’acquisto di aree alternative1. All’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 3. - Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza |
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Art. 4. - Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale1. All’articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 2. All’attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede, per l’anno 2024, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20-ter, comma |
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Art. 5. - Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione1. All’articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all’articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali sogget |
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Art. 6. - Infrastrutture stradali e ferroviarie1. All’articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «infrastrutture stradali» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis, nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA, per le infrastrutture ferroviarie»; N4 |
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Art. 6-bis - Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto |
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Art. 7. - Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione1. L’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell’ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell’interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell’assistenza tecnica alla ricostru |
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Art. 7-bis - Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990 |
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Capo II - Disposizioni di protezione civile |
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Art. 8. - Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile1. All’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «, verificatisi nell’anno 2021 |
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Art. 8-bis - Omissis
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Art. 9. - Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell’Agenzia ItaliaMeteo1. Tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell’Ag |
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Capo II-bis - Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi flegrei |
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Art. 9-bis - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative: |
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Art. 9-ter - Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare: a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: 1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione; 2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza “molto elevata” o “elevata”, uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei; b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari. 3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, i |
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Art. 9-quater - Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposi |
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Art. 9-quinquies - Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati |
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Art. 9-sexies - Contributi per l'autonoma sistemazione1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo |
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Art. 9-septies - Interventi di nuova costruzione1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° |
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Art. 9-octies - Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civ |
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Art. 9-novies - Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla G |
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Art. 9-decies - Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui al presente capo, al fine di supportare la |
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Art. 9-undecies - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-de-cies, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire |
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Capo II-ter - Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione |
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Art. 9-duodecies - Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016. 2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo pe |
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Art. 9-terdecies - Omissis
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Capo III - Disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali |
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Art. 10. - Art. 11-bis. - Omissis
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Art. 12. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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