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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 15/02/2017, n. 235
Delib. ANAC 15/02/2017, n. 235
Delib. ANAC 15/02/2017, n. 235
Delib. ANAC 15/02/2017, n. 235
Delib. ANAC 15/02/2017, n. 235
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Comunicato ANAC 10/05/2017
- Comunicato ANAC 05/07/2017
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[Premessa]L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
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1. Oggetto.1.1 Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del co |
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2. Contenuto dell'elenco.2.1 L'Elenco contiene le seguenti informazioni: a) Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o controllanti) b) Codice fiscale c) Sede d) Organismo in house nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti 1. Denominazione |
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4. Presentazione della domanda.4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente. 4.2 Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2, del Codice |
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5. Avvio del procedimento.5.1 I procedimenti per l'iscrizione nell'Elenco sono avviati secondo l'ordine di ricezione della domanda. 5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'Elenco. 5.3 In f |
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6. La verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del codice e agli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.6.1 L'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente. 6.2 L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. 6.3 Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. 6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative: a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso: la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in |
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7. Comunicazione di variazioni.7.1 L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore iscritto nell'Elenco deve tempestivamente comunicare all'Autor |
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8. La cancellazione dall'elenco.8.1 La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell'Autorità, anche all'esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l'avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l'iscrizione. 8.2 Il procedimento di cui al precedente punto 8.1 è avviato anche laddove l'Autorità o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, |
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9. Entrata in vigore.9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9.2 A partire da 90 (novanta) giorni dopo l'e |
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