D. Min. Giustizia 16/12/2014 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Giustizia 16/12/2014

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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[Premessa]


Il Ministro della giustizia

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e

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Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

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Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 97 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98.

Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156.

Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 160 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164.

Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169.

Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100.

Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 308 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326.

Ove era prevista la sanzione da € 82 a € 328 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331.

Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 3

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Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

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