D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/12/2014 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/12/2014

Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore.
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[Premessa]


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 R«Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 R«Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;

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Art. 1.

1) Sono approvate le Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente:

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Allegato 1

Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 Rrecante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a:

a. le modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti;

b. i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.



1. Premessa


La legge 17 dicembre 2012, n. 221R, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni N1, il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012.

L'art. 14, comma 8, del D.L. n. 179/2012 Rintroduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz», tra le quali:

— i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;

— i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore. Si precisa che la media in questione è da intendersi come media quadratica dei valori efficaci del campo elettrico;

— i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

— le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI.

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