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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/04/2015, n. 66
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/04/2015, n. 66
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/04/2015, n. 66
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, nelle successive modificazioni, recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia; |
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Capo I - NORME GENERALI |
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Art. 2. - Risorse finanziarie1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità di cui all’art. 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116 sono concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00 a valere sulle somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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Capo II - SOGGETTI PUBBLICI COMPETENTI AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 91/2014 |
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Art. 3. - Ambito oggettivo di applicazione1. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici prop |
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Art. 4. - Criteri minimi degli interventi1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi: a) i progetti relativi a interventi di incremento dell’efficienza energetica e degli usi finali dell’energia do |
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Art. 5. - Importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all’art. 3, potranno essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella sottostante tabella:
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Capo III - FONDI DI INVESTIMENTO CHIUSI AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 4, DECRETO-LEGGE N. 91/2014 |
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Art. 6. - Beneficiari1. Ai fini del presente decreto sono definiti beneficiari i fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 R, convertito, con modificazioni, dal |
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Art. 7. - Progetti di investimento - Definizione1. Per progetto di investimento, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento energetico, riguardante gli immobili di proprietà pubblica, quali gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché gli edifici destinati alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. |
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Art. 8. - Criteri minimi degli interventi, importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto di investimento devono rispettare i criteri di cui all’art. 4 del presente decreto. |
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Art. 9. - Fondi d’investimento immobiliari chiusi1. Per il conferimento nei Fondi d’investimento immobiliare chiusi degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui all |
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Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO |
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Art. 10. - Modalità di presentazione delle domande e ammissione al finanziamento1. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto, a pena di esclusione, secondo gli schemi allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante. Le domande di ammissione e la relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l’Energia e, in copia a CDP S.p.A. mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica: |
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Art. 11. - Forma tecnica e condizioni generali ed economiche dei finanziamenti agevolati1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. |
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Art. 12. - Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati e documentazione di spesa1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande, verifica la completezza documentale delle istanze pervenute e dei relativi allegati, nei limiti delle disponibilità delle risorse e tenuto conto di eventuali domande che dovessero risultare non ammissibili per carenza documentale o non sussistenza delle condizioni di procedibilità per l’accesso alle agevolazioni. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può fare richiesta di chiarimenti e/o precisazioni necessari ai fini dell’istruttoria stessa, a mezzo PEC. Le risposte ai chiarimenti devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari, l’istruttoria si conclude con la decadenza della domanda. Resta inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa. |
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Art. 13. - Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi1. I soggetti beneficiari, in relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A. per mezzo PEC, e |
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Art. 14. - Casi di decadenza e revoca. Recupero somme1. La mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta la revoca dell’intero finanziamento concesso. Tale certificazione deve essere prodotta insieme all’atto di collaudo. 2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all’art. 9, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre la certificazione sulla riduzione dei consumi insieme all’atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento con le modalità previste dal richiamato art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014. |
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Art. 15. - Cumulabilità1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono cumulabili con altre for |
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Art. 16. - Verifiche, controlli1. La Direzione generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica a campione la regolare esecuzione degli inter |
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Art. 17. - Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell’utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell’istruzione, de |
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Art. 18. - Enti locali1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui all’art. 1, co |
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Art. 19. - Norma finale1. Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli già esistenti alla data di entrata |
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Allegato 1 - Domanda di ammissione all’agevolazione (Fondi di investimento immobiliari chiusi)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Domanda di ammissione all’agevolazione (Enti Pubblici)Parte di provvedimento in formato grafico |
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