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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 04/08/2004, n. 35/E
Circ. Ag. Entrate 04/08/2004, n. 35/E
Circ. Ag. Entrate 04/08/2004, n. 35/E
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[Premessa] |
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PremessaL’articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, inserito in sede di conversione da |
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Rideterminazione del valore al 1° gennaio 2002Come noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 R (legge finanziaria per il 2002) hanno inizialmente consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terre |
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Rideterminazione del valore al 1° gennaio 2003Successivamente, l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, R ha previsto l’applicazione degli articoli 5 e 7 dell |
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Rideterminazione del valore al 1° luglio 2003Ciò premesso, si fa presente che il termine del 30 settembre 2004, da ultimo previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 355 del 2003, si riferisce alle partecipazioni e ai terreni detenuti alla data del 1° luglio 2003. Come già chiarito, da ultimo nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2004, anche detta disposizione non va intesa come proroga dei precedenti termini. Pertanto, il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore delle partecipazioni e/o dei terreni alla data del 1° gennaio 2003 (ovvero alla data del 1° gennaio 2002), ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa, ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore delle partecipazioni e/o dei terreni al 1° luglio 2003, nonché procedere al versamento dell’impost |
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1. La perizia giurata di stimaCome accennato, alla luce delle nuove disposizioni previste dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 355 del 2003, i contribuenti che detengono partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione agricola, alla data del 1° luglio 2003, possono rideterminare i valori di acquisto di tali partecipazioni e/o terreni a tale data. Il nuovo valore è determinato sulla base di una perizia giurata di stima; in particolare, per le partecipazioni il valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa |
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2. Il pagamento dell’imposta sostitutivaI contribuenti che intendono avvalersi della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e/o dei terreni, alla data del 1° luglio 2003, devono corrispondere un’imposta sostitutiva nella misura del: - 2 percento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; - 4 percento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni. L’imposta può essere versata entro il 30 settembre 2004 in un’unica soluzione ovvero essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata (30 settembre 2005 e 30 settembre 2006). Per i contribuenti che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori alla data del 1° gennaio 2003 – e non in |
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3. Ulteriori adempimentiI contribuenti che determinano i redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (regime dichiarativo), devono indicare i dati relativi alla rideterminazione |
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4 Casi particolari: partecipazioni ricevute in donazioneSi ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per i casi in cui la partecipazione sia pervenuta al contribuente per effetto di una donazione. In particolare, si fa riferimento all’ipotesi in cui sia stata trasmessa a più soggetti, per donazione o altro atto di liberalità tra vivi, una partecipazione qualificata ed i beneficiari acquisiscono ciascuno una quota della stessa che rappresenta una partecipazione non qualificata. In tale caso, qualora uno o più dei beneficiari della donazione intendano rideterminare il valore della prop |
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5. Il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricolaL’articolo 7, comma 6, della legge n. 448 del 2001 stabilisce che “la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili costituisce valore normale minimo di riferimento, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”. Con circolare 1° febbraio 2002, n. 15/E è stato chiarito che, qualora il venditore intenda discostarsi dal valore attribuito a |
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