Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità, riscontrato il pervenire di diverse richieste di chiarimento circa la possibilità di fare ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo per gli appalti di lavori sopra soglia ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Ai sensi di quanto espressamente previsto dall’articolo 108, comma 1 del decreto legislativo 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione di appalti di lavori sopra soglia “sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 108 rende, tuttavia, obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più