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04/05/2022

Mandataria del RTI - Requisiti ed esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria

Secondo la Corte di giustizia UE, la disposizione del Codice dei contratti pubblici che impone all'impresa mandataria di un RTI di possedere i requisiti previsti nel bando di gara e di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria è in contrasto con l’art. 63 della Direttiva UE 24/2014.

RIFERIMENTI NORMATIVI E QUESTIONE PREGIUDIZIALE - Nel caso di specie la Corte è stata chiamata a chiarire se l’art. 83, comma 8 del D. Leg.vo 50/2016 sia conforme al diritto europeo o se, viceversa, stabilisca norme più restrittive in contrasto con le disposizioni dell’art. 63 della Direttiva 24/2014.
In particolare:
- il suddetto art. 63 prevede che per alcuni tipi di appalto, tra cui gli appalti di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento;
- ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D. Leg.vo 50/2016, un’impresa mandataria può fare affidamento sulle capacità degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, ma in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

CONSIDERAZIONI DELLA CORTE UE - La Corte di giustizia europea ha affermato che il Codice italiano, imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a tutti i membri del raggruppamento - vale a dire di eseguire la maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto - fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla Direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici.
Secondo i giudici europei dai termini “taluni compiti essenziali” si evince la volontà del legislatore europeo di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche. Viceversa un requisito come quello enunciato all’art. 83 che si estende alle “prestazioni in misura maggioritaria”:
- contravviene a siffatto approccio,
- eccede i termini mirati impiegati all’art. 63 della Direttiva 24/2014,
- pregiudica la finalità, perseguita dalla normativa dell’Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese.
Inoltre, mentre il diritto sovranazionale si limita a prevedere che taluni compiti siano svolti dall’uno o dall’altro partecipante al RTI, il Codice dei contratti pubblici impone l’obbligo di esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria al solo mandatario del raggruppamento, ad esclusione di tutte le altre imprese che vi partecipano, limitando così indebitamente il senso e la portata delle disposizioni dettate dal legislatore europeo.

CONCLUSIONI - Alla luce di tali considerazioni la Corte ha dichiarato che l’art. 63 della Direttiva 24/2014 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

Dalla redazione