“Art. 9 - Organi dell’ARPAL
1. Sono organi dell’ARPAL:
b) il consiglio di amministrazione;
2. Il presidente è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e documentata esperienza pluriennale, almeno quinquennale, a livello nazionale o internazionale nell’ambito sia pubblico che privato. Il presidente dura in carica tre anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. L’incarico di presidente non può eccedere in ogni caso quella della legislatura regionale e resta in carico sino alla nomina del nuovo presidente per le attività di ordinaria amministrazione, e comunque, non oltre novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale, secondo il vigente ordinamento. Il trattamento economico del presidente è determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina.
a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;