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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 29/06/2018, n. 29
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché in attuazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e dell’articolo 8 della legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo). |
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Art. 2 - Sistema regionale per il lavoro1. Il sistema regionale per il lavoro è costituito dalla rete delle strutture organizzate, di cui al capo II, per l’esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi. 2. Sono definiti servizi per il lavoro tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regio |
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Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l’occupazione regionali ed in particolare: a) identifica la strategia regionale per l’occupazione e lo sviluppo, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 150/2015; b) approva e attua il piano strategico triennale regionale delle politiche attive del lavoro e il piano attuativo annuale regionale delle politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 4; |
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Art. 4 - Piano pluriennale e annuale per l’occupazione1. La Regione attua la strategia regionale a sostegno dell’occupazione di cui all’articolo 3, attraverso la adozione di piani strategici triennali e di piani attuativi annuali per le politiche del lavoro. 2. Il Piano pluriennale per l’occupazione, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione comunitaria e da tutti gli strumenti di sviluppo, assicurando la piena complementarietà tra le politiche dell’occupazione, della f |
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Capo II - Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro |
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Art. 5 - Soggetti della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro1. La Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro è composta da: |
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Art. 6 - Istituzione, funzioni e compiti dei centri per l’impiego1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione, ai sensi del d.lgs. 150/2015, istituisce gli uffici territoriali, denominati centri per l’impiego (CpI), di cui all’articolo 5, lettera b). In particolare, i CpI svolgono le seguenti attività: a) presa in carico, la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base; b) stipula del patto di servizio personalizzato; c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro novanta giorni dalla registrazione; d) orie |
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Art. 7 - Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL1. È istituita l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL). 2. L’ARPA |
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Art. 8 - Finalità e competenze dell’ARPAL1. L’ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze assegnate all’Assessorato regionale al lavoro e provvede a: a) garantire il raccordo con l’ANPAL di cui all’articolo 4 del d.lgs. 150/2015; b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale; c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015; |
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Art. 9 - Organi dell’ARPAL1. Sono organi dell’ARPAL: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il direttore; d) il revisore unico. 2. Il presidente è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e documentata esperienza pluriennale, almeno quinquennale, a livello nazionale o internazionale nell’ambito sia pubblico che privato. Il presidente dura in carica tre anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. L’incarico di presidente non può eccedere in ogni caso quella della legislatura regionale e resta in carico sino alla nomina del nuovo presidente per le attività di ordinaria amministrazione, e comunque, non oltre novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale, secondo il vigente ordinamento. Il trattamento economico del presidente è determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina. 3. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; b) presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni e ne definisce l’ordine del giorno; c) cura i rapporti con l’amministrazione regionale e rappresenta l’Ag |
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Art. 10 - Personale dell’ARPAL1. L’ARPAL si avvale, oltre che del personale delle Province, di personale trasferito, distaccato o comandato dalla Regione. Nell’ambito del processo di potenziamento della propria struttura, I’ARPAL può dotarsi di personale assunto tramite pubblica selezione in possesso di specifiche e comprovate esperienze maturate nei servizi per il lavoro. 2. L’organico complessivo di personale dell’ARPAL è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’articolo 9, lettera f), la quale è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge |
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Art. 11 - Risorse dell’ARPAL1. Le spese per il funzionamento dell’ARPAL sono finanziate con i seguenti mezzi: |
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Art. 12 - Controlli e vigilanza sull’ARPAL1. La Giunta regionale approva i seguenti atti dell’ARPAL: |
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Art. 13 - Soggetti pubblici e privati accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro - ARPAL1. Fanno parte della Rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro i soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi della legge regionale del 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi |
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Capo III - Monitoraggio, valutazione e sistema informativo |
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Art. 14 - Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro1. La Regione, nelle more dell’implementazione del sistema informativo unico di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esi |
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Art. 15 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l’efficacia delle politiche attive del lavoro disciplinati dalla presente legge. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regio |
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Capo IV - Riordino e istituzione organi collegiali |
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Art. 16 - Commissione regionale per le politiche del lavoro1. È istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale. 2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l’impiego ai sensi della I. 56/1987, individua strumenti, procedure e modalità per l’omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro. |
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Capo V - Risorse umane, strumentali e finanziarie |
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Art. 17 - Gestione e valorizzazione delle risorse umane1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite di cui all’articolo 1, comma 794 |
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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 19 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la leg |
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AllegatoParte di provvedimento in formato grafico |
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