Sent. C. Stato 06/03/2017, n. 1041 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 06/03/2017, n. 1041

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Appalti e contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - Raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale - Possesso dei requisiti dal raggruppamento nel suo complesso - Scostamento minimo tra requisito di qualificazione e quota di lavori da eseguire del singolo concorrente - Irrilevanza.

E’ sicuramente un dato legislativo certo che sussista una immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei rispetto a quanto specificato dalla domanda di partecipazione e ciò lo si rinviene anche nell’indicazione normativa ristretta di sostituzione delle imprese mandanti in casi del tutto specificati; ma la modesta rettifica delle percentuali di partecipazione al raggruppamento detenute dalla mandante e dalla mandataria (nel caso di specie lo spostamento del 5% della quota di partecipazione dalla mandante alla mandataria), non possono incidere non solo sull’affidabilità del raggruppamento, ma ancor più non possono modificare il regime della responsabilità del raggruppamento soprattutto in quei casi di associazione temporanea di tipo orizzontale, non derivandone alcuna conseguenza alla responsabilità solidale ed illimitata nei confronti della stazione appaltante di ogni impresa riunita per l’esecuzione dell’intera opera.

Dalla redazione