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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 22/04/2009, n. 37

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Concessioni - Mutamento delle condizioni del mercato finanziario - Rischio economico-finanziario.

1. E’ conforme al disposto dell’art. 197, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la concessione a privati della gestione temporanea di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, mediante l’istituto del project financing, essendo la fruizione pubblica di tali beni compatibile con la gestione privata di una parte minoritaria degli stessi (Consiglio di Stato 11 luglio 2008, n. 3507).
2. Nell’ambito del regime concessorio, non è conforme alle disposizioni degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, nonché ai principi di cui all’art. 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la clausola che riconosce al concessionario la facoltà di revocare/revisionare le condizioni contrattuali in relazione al mutamento delle condizioni del mercato finanziario, consentendo di fatto il trasferimento del rischio economico-finanziario dell’operazione in capo all’Amministrazione aggiudicatrice.

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