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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 16/07/2009, n. 65

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Criteri di aggiudicazione - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Utilizzabilità nel caso in cui si deve tenere conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo.

L’utilizzo del criterio del prezzo più basso è ammesso nelle gare di appalto solo nelle ipotesi in cui la lex specialis non lascia all’iniziativa delle imprese concorrenti margini di definizione dei contenuti dell’appalto, predefinisce e descrive tutti gli elementi progettuali e si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate, individuando in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicché l’unica variabile in questo caso è costituita dal prezzo, rimesso appunto all’offerta di ciascun concorrente. Pertanto, ogniqualvolta l’oggetto del contratto sia oltremodo elementare e standardizzato (determinazione n. 5 del 2008) si giustificherà la scelta del criterio del prezzo più basso; al contrario, qualora l’oggetto del contratto sia più articolato, di talché occorrerà tenere conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo, la scelta dovrà orientarsi verso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 

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