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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/01/2008, n. 5

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Contratti misti di lavori e servizi - Regime dei lavori pubblici - Applicabilità nel caso in cui i lavori costituiscono sostanzialmente l’oggetto del contratto - Precisazioni.

1. A norma dell’art. 14 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nei contratti misti di lavori e servizi, trovano applicazione le disposizioni relative ai lavori pubblici qualora questi ultimi assumano rilievo economico superiore al 50 per cento dell’appalto, a meno che i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto, costituito dai servizi. Si ascrivono al regime dei lavori pubblici anche i contratti misti nei quali i lavori, ancorchè di valore economico inferiore, costituiscono sostanzialmente l’oggetto del contratto (determinazione n. 3/2005).

2. E’ qualificabile come concessione di costruzione e gestione di lavori e non come concessione di servizi, il contratto nel quale, sebbene la componente servizi sia prevalente dal punto di vista economico rispetto ai lavori, questi ultimi, consistenti nell’ampliamento, completamento e ristrutturazione di un complesso esistente, costituiscono il basilare presupposto per la messa in esercizio di un manufatto. L’inquadramento di una simile fattispecie come concessione di servizi, con conseguente sottrazione della parte relativa alla realizzazione dell’opera dal regime dei lavori pubblici e dai relativi obblighi in termini di programmazione, progettazione ed esecuzione, non è conforme alla disciplina contrattuale pubblica e non garantisce il perseguimento delle finalità di qualità e sostenibilità economica ed ambientale dell’intervento.

3. Non è conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la modifica e l’integrazione delle caratteristiche dell’offerta presentata dal concorrente per adeguarla alle prescrizioni del bando e alle richieste della commissione giudicatrice. La negoziazione sulle caratteristiche dell’offerta in sede di gara è contemplata dall’ordinamento solo nell’ambito di procedure negoziate ovvero, entro determinati limiti, nell’istituto del dialogo competitivo introdotto dall’art. 58 del D.lgs. n. 163/2006, mentre in ogni altro caso essa non può non alterare le condizioni di certezza della gara e di par condicio tra gli operatori economici interessati.

4. All’affidamento dei contratti pubblici possono concorrere gli “operatori economici” cioè i soggetti in possesso di particolari qualità professionali, con conseguente esclusione dei privati cittadini, anche nell’ambito di raggruppamenti temporanei.

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