Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/01/2008, n. 5
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/01/2008, n. 5
Contratti misti di lavori e servizi - Regime dei lavori pubblici - Applicabilità nel caso in cui i lavori costituiscono sostanzialmente l’oggetto del contratto - Precisazioni.1. A norma dell’art. 14 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nei contratti misti di lavori e servizi, trovano applicazione le disposizioni relative ai lavori pubblici qualora questi ultimi assumano rilievo economico superiore al 50 per cento dell’appalto, a meno che i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto, costituito dai servizi. Si ascrivono al regime dei lavori pubblici anche i contratti misti nei quali i lavori, ancorchè di valore economico inferiore, costituiscono sostanzialmente l’oggetto del contratto (determinazione n. 3/2005). 2. E’ qualificabile come concessione di costruzione e gestione di lavori e non come concessione di servizi, il contratto nel quale, sebbene la componente servizi sia prevalente dal punto di vista economico rispetto ai lavori, questi ultimi, consistenti nell’ampliamento, completamento e ristrutturazione di un complesso esistente, costituiscono il basilare presupposto per la messa in esercizio di un manufatto. L’inquadramento di una simile fattispecie come concessione di servizi, con conseguente sottrazione della parte relativa alla realizzazione dell’opera dal regime dei lavori pubblici e dai relativi obblighi in termini di programmazione, progettazione ed esecuzione, non è conforme alla disciplina contrattuale pubblica e non garantisce il perseguimento delle finalità di qualità e sostenibilità economica ed ambientale dell’intervento. 3. Non è conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la modifica e l’integrazione delle caratteristiche dell’offerta presentata dal concorrente per adeguarla alle prescrizioni del bando e alle richieste della commissione giudicatrice. La negoziazione sulle caratteristiche dell’offerta in sede di gara è contemplata dall’ordinamento solo nell’ambito di procedure negoziate ovvero, entro determinati limiti, nell’istituto del dialogo competitivo introdotto dall’art. 58 del D.lgs. n. 163/2006, mentre in ogni altro caso essa non può non alterare le condizioni di certezza della gara e di par condicio tra gli operatori economici interessati. 4. All’affidamento dei contratti pubblici possono concorrere gli “operatori economici” cioè i soggetti in possesso di particolari qualità professionali, con conseguente esclusione dei privati cittadini, anche nell’ambito di raggruppamenti temporanei. |
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici
- Dino de Paolis
- Francesco Russo
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
31/01/2025
- Tecnologie green, fondi agli enti da Italia Oggi
- Appalti, velocità e meno costi da Italia Oggi
- Appalti, doppia verifica sull’equivalenza dei Ccnl da Il Sole 24 Ore
- La Campania complica ancora il puzzle del Salva casa da Il Sole 24 Ore
- Fisco, controlli stretti sul catasto da Italia Oggi
- Sì all'autocertificazione se il Fvoe non è utilizzabile da Italia Oggi