Professioni, la produzione in giudizio della parcella non prova l’entità della prestazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/03/2023

Professioni, la produzione in giudizio della parcella non prova l’entità della prestazione

La Corte di Cassazione ha affermato che la parcella e il relativo parere dell’Ordine professionale non sono sufficienti a provare lo svolgimento dell’attività e l’entità della prestazione. Pertanto, il professionista che richieda in giudizio il pagamento del compenso deve fornire altri elementi dimostrativi della sua pretesa.

Nel caso di specie si trattava di una controversia tra un Condominio e un ingegnere. Il giudizio era stato instaurato dal professionista per il pagamento del compenso per l’incarico conferitogli dal Condominio, avente ad oggetto la redazione di nuove tabelle millesimali e la progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale. La Corte d'Appello, sulla base della parcella, riconosceva al professionista anche il compenso relativo all’attività di responsabile della sicurezza, da considerarsi attività aggiuntiva rispetto all'intero svolgimento della prestazione, in quanto non espressamente indicata dalla tariffa professionale applicata.
Secondo il Condominio tale prestazione non rientrava nell'incarico; inoltre sosteneva che la parcella costituisce una dichiarazione unilaterale resa dal tecnico, che nulla proverebbe in merito all’attività effettivamente svolta.

C. Cass. civ. 03/02/2023, n. 3377 ha dato ragione al Condominio, ribadendo il principio secondo il quale la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa.
Nel caso di specie invece la Corte d'Appello non aveva verificato che fosse stata svolta la prestazione di responsabile della sicurezza, né la sua corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.
I giudici di legittimità hanno di conseguenza accolto il ricorso, ordinando alla Corte d'Appello, in sede di rinvio, di accertare in primo luogo il conferimento effettivo dell’incarico relativo alla sicurezza e, in caso di esito positivo, di verificare l’entità delle prestazioni svolte e di seguito liquidarne il compenso.

In proposito la Suprema Corte ha anche ricordato che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.

Per approfondimenti sui compensi dei professionisti e sull’abrogazione delle tariffe professionali si veda Compensi dei professionisti: normativa e consigli pratici (preventivo, contratto, comunicazioni varie).

Dalla redazione