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Delib. CIPE 18/02/2013, n. 1

Direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale previste dall'articolo 18 della legge n. 183/2011.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. CIPE 08/11/2013, n. 72
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[Premessa]

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 R, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 R, e, in particolare, l'art. 2, comma 83, così come modificato dall'art. 1, comma 1030, lettera b), punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 R, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012), come modificato:

dall'art. 42, commi 8 e 9-bis, del decreto-legge 6 di

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Allegato - LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 183/2011
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1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le presenti Linee Guida disciplinano l'applicazione delle misure agevolative previste dall'articolo 18, della legge n. 183/2011 Re s.m.i., alle opere del Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, da realizzare, già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legisl

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2. CONTRIBUTO PUBBLICO A FONDO PERDUTO E MISURE AGEVOLATIVE

2.1. Con apposita delibera, CIPE:

- definisce l'importo teorico del contributo pubblico a fondo perduto necessario per assicurare o ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario (PER la cui somma con eventuali contributi pubblici pregressi non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'investimento, e determina l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- determina, una sola volta e per l'intera durata della concessione, l'eventuale ammontare del contributo a fondo perduto da assegnare al progetto e, conseguentemente, l'ammontare delle misure agevolative previste dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 183/2011 e s.m.i. da riconoscere a compensazione del contributo a fondo perduto o della quota dello stesso non disponibile ("Misure").

2.2. I beneficiari del contributo a fondo perduto e/o delle Misure per la realizzazione di nuove opere (art. 18, comma 1) non possono accedere a ulteriori contribut

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3. PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO A FONDO PERDUTO E DELLE MISURE AGEVOLATIVE

3.1. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto e/o delle Misure, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al CIPE:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REGOLATORIO (PFR) BASE: contiene il contributo pubblico a fondo perduto che concorre o dovrebbe concorrere al finanziamento dell'opera individuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'importo del limite di spesa a carico della finanza pubblica è definito dal valore minimo che assicura, dati i parametri definiti nel PFR, l'equilibrio economico-finanziario del piano. Il PFR deve definire, tra l'altro, sulla base degli indirizzi di regolazione vigente: il costo dell'investimento, che comprende gli oneri accessori ammissibili ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli oneri finanziari capitalizzati; il valore del costo medio ponderato del capitale (WACC); stime dei volumi di traffico o dei servizi offerti; ipotesi di dinamica tariffaria coerenti ad obiettivi di sostenibilità e contenimento delle poste figurative; nonché per le concessioni in essere l'eventuale valore di subentro.

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4. AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE MISURE

4.1. Fermo restando il limite di spesa a carico della finanza pubblica di cui al precedente punto 2.5., in sede di aggiornamento quinquennale o revisione del PEF e del PFR la revisione del valore delle Misure e della loro articolazione temporale deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni.

4.1.1 Costo medio ponderato del capitale (WACC) Il WACC previsto nel PFR base può variare solo con le seguenti modalità:

• il ke non è soggetto ad aggiornamenti in aumento;

• Il kd può essere aggiornato solo al momento della sot

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5. MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

5.1. Per le opere da realizzare come definite al punto 1.4, allo scopo di garantire adeguate condizioni di finanziabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico-privato, il bando di gara deve prevedere che il contratto di concessione sia risolto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro dodici mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro il predetto termine. A tutela della finanza pubblica, il bando deve prevedere altresì che in caso di risoluzione del contratto di concessione per quanto previsto al precedente periodo, al concessiona

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ALLEGATO 1

Qualora in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, dovesse verificarsi uno scostamento del costo del debito riportato nel piano economico-finanziario (PEF) allegato alla Convenzione, si procederà all'aggiornamento della medesima e del relativo piano economico-finanziario al fine di rideterminare l'equilibrio economico-finanziario con conseguente riallineamento del costo del debito (kd) utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (WACC).

Il riallineamento del costo del debito (Kd):

i) qualora determinato da un incremento del Kd rispetto al valore riportato nel PEF, sarà definito in ragione del minore tra i seguenti valori:

a) differenza tra il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) del finanziamento indicato nel PEF allegato alla Convenzione, calcolato alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento, e il TFE del fin

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