IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 R, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare:
l’art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
l’art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l’obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
l’art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all’economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità