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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 08/03/2013
D. Min. Sviluppo Econ. 08/03/2013
D. Min. Sviluppo Econ. 08/03/2013
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all’art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 R, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge n. 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 R, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; b) «Fondo»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 83/2012; c) «Ministero»: il Ministero de |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto individua, ai sensi di quanto previsto all’art. 23, comma 3, del decreto |
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Art. 3. - Finalità e valutazione di efficacia degli interventi1. Il Fondo opera al fine di sostenere la crescita economica del Paese, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea. In particolare, il Fondo interviene in ambiti caratterizzati da inefficienze nel funzionamento del mercato che limitano la crescita economica delle imprese nazionali, e per accrescere la coesione territoriale, sostenendo uno sviluppo economico armonico ed equilibrato del Paese. A tali fini, il Fondo attua esclusivamente interventi caratterizza |
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Art. 4. - Requisiti generali1. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno di programmi o di progetti di rilievo strategico nazionale |
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Art. 5. - Partecipazione a programmi finanziati dalla Commissione europea1. Il Ministero adotta le necessarie iniziative per favorire la partecipazione dei programmi o proget |
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Art. 6. - Quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico1. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto volte all’avanzamento tecnolo |
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TITOLO II - INTERVENTI PER RICERCA E SVILUPPO |
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Art. 7. - Requisiti specifici dei progetti1. Ai fini dell’accesso al sostegno del Fondo, fermo restando quanto previsto all’art. 4, i progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, comma 2: |
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Art. 8. - Priorità di intervento1. Gli interventi del Fondo sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all’art. 15, attraverso bandi o direttive nell’ambito dei quali sono individuate le tecnologie di cui all’art. 7, comma 1, oggetto dell’intervento e sono attribuite specifiche priorità |
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TITOLO III - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DEL PAESE |
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Art. 9. - Requisiti e finalità dei programmi1. Al fine di rafforzare la struttura produttiva del Paese, il Fondo interviene a sostegno di programmi a carattere strategico volti ad una delle seguenti finalità: a) incrementare, anche tramite l’utilizzo delle tecnologi |
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Art. 10. - Priorità di intervento1. Gli interventi del Fondo di cui al presente Titolo sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all’art. 15, attraverso bandi o direttive nell’a |
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TITOLO IV - INTERVENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI DALL’ESTERO |
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Art. 11. - Internazionalizzazione delle imprese1. Al fine di promuovere e favorire la penetrazione e il radicamento delle imprese italiane nei mercati esteri, il Fondo interviene, anche in raccordo con le azioni attivate dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), a sostegno di programmi realizzati da imprese che, fermo restando quanto previsto all’art. 4, sono volti a: |
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Art. 12. - Attrazione di investimenti dall’estero1. Il Fondo favorisce l’attrazione di investimenti esteri nel territorio nazionale attraverso gli interventi di cui ai Titoli II, III e V del presente decreto. |
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TITOLO V - INTERVENTI PER PROGETTI SPECIALI |
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Art. 13. - Progetti speciali per lo sviluppo e la competitività1. Gli interventi del Fondo possono essere diretti a sostenere l’attuazione di Progetti speciali di rilevante interesse per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo del Paese. |
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TITOLO VI - AIUTI CONCEDIBILI, MODALITÀ ATTUATIVE E DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 14. - Aiuti concedibili1. Gli interventi del presente decreto possono essere diretti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, a concedere: a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del medesimo Trattato; b) aiuti comp |
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Art. 15. - Modalità attuative1. Gli interventi del presente decreto sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti. 2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 devono essere definiti anche tenuto conto degli indicatori e dei valori-obiettivo di cui all’art. 3, comma 3 e devono prevedere l’at |
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Art. 16. - Programmazione e attivazione dei progetti speciali1. L’attuazione dei Progetti speciali di cui all’art. 13 è preceduta da una programmazione degli obiettivi effettuata sulla base di un’analisi preliminare delle principali criticità e delle potenzialità di sviluppo della singola area tecnologico-produttiva oggetto di intervento, tenuto conto degli scenari economici e tecnico-scientifici possibili. 2. Sulla base degli esiti delle attività di cui al comma 1, il Ministero definisce una propos |
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Art. 17. - Coordinamento con gli strumenti agevolativi esistenti1. In sede di prima attuazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal presente decreto, le ris |
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Art. 18. - Disposizioni finali1. Nell’ambito del Fondo sono istituite apposite sezioni per ciascuna delle finalità individuate all’art. 3, comma 2. 2. Il Fondo opera attraverso le contabilità speciali n. 1201 per l’erogazione dei finanziamenti agevolati e n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e dalle Regioni, nonché utilizzando l’apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento. |
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ALLEGATO 1 (art. 7, comma 1) |
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A): Tecnologie abilitanti fondamentali definite nell’ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» per la priorità di intervento «Leadership industriale»Le tecnologie abilitanti fondamentali sono definite dalla Commissione europea - COM (2012) 341 final - come le tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d’innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Tali tecnologie presentano una rilevanza sistemica, in quanto rendono possibile l’innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e sono riferite alle seguenti categorie: 1. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 2. Nanotecnologie; 3. Materiali avanzati; 4. Biotecnologie; 5. Fabbricazione e trasformazione avanzate; 6. Spazio. Nel seguito, in relazione a ciascuna categoria, viene riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione delle tecnologie in esame. 1. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 1.1. Tecnologie connesse ad nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti); |
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B): Obiettivi di intervento della priorità «Sfide per la società» nell’ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»Nell’ambito della priorità «Sfide per la società» del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» sono identificate le sfide prioritarie per la società, in accordo con la strategia Europa 2020, che |
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