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Sent. C. Giustizia UE 22/09/2022, n. C-335/21

9270402 9270402
Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori - Principio di effettività - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Procedimento sommario per il pagamento degli onorari di avvocato - Carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in una prenotula degli onorari - Normativa nazionale che non prevede la possibilità di un controllo da parte del giudice - Articolo 4, paragrafo 2 - Portata dell’eccezione - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 7 - Pratica commerciale ingannevole - Contratto stipulato tra un avvocato e il suo cliente che vieta a quest’ultimo di rinunciare agli atti, all’insaputa o contro il parere dell’avvocato, pena il versamento di una penalità pecuniaria.

1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, letta alla luce del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale relativa a un procedimento sommario per il pagamento di onorari di avvocato in forza della quale la domanda proposta nei confronti del cliente consumatore costituisce oggetto di una decisione emessa da un’autorità non giurisdizionale e l’intervento di un giudice è previsto solo nella fase dell’eventuale ricorso avverso detta decisione, senza che il giudice adito in tale occasione possa controllare, se necessario d’ufficio, se le clausole contenute nel contratto all’origine degli onorari richiesti abbiano carattere abusivo, né ammettere la produzione, ad opera delle parti, di prove diverse da quelle documentali già fornite dinanzi all’autorità non giurisdizionale.

2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’eccezione prevista in tale disposizione una clausola di un contratto stipulato tra un avvocato e il suo cliente ai sensi della quale il cliente si impegna a seguire le istruzioni di tale avvocato, a non agire all’insaputa o contro il parere di quest’ultimo e a non rinunciare egli stesso agli atti del procedimento giudiziario per il quale si è avvalso dell’assistenza di detto avvocato, pena il versamento di una penalità pecuniaria.

3) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che l’inserzione, in un contratto stipulato tra un avvocato e il suo cliente, di una clausola che preveda una penalità pecuniaria a carico di quest’ultimo nel caso in cui egli stesso rinunci agli atti del procedimento giudiziario per il quale si è avvalso dell’assistenza di detto avvocato, clausola che operi un rinvio al tariffario di un ordine professionale e non sia stata menzionata né nell’offerta commerciale né nell’ambito delle informazioni preliminari alla stipula del contratto, deve essere qualificata come pratica commerciale "ingannevole" ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, sempreché essa induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

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